Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32646 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26816-2017 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato ENNIO FRATTICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO VILLANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1575/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 19 maggio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – che, in riforma di quella del primo grado, ha ritenuto assoggettabile ad IRAP il reddito del contribuente, incrementato dal ricorso a collaboratori esterni, cosi da configurare una organizzazione tale da incidere sulla produzione di quel reddito.

Il ricorrente sostiene di aver fatto ricorso alla collaborazione altrui solo in modo occasionale, e dunque richiama la tesi giurisprudenziale per cui, in tal caso, non sarebbe ravvisabile il requisito dell’autonoma organizzazione capace di incidere sulla produzione del reddito.

Propone due motivi di ricorso, uno per violazione di legge, avendo la CTR ritenuto erroneamente che il ricorso non occasionale a due collaboratori esterni configuri una autonoma organizzazione capace di incrementare il reddito, e dunque imponibile con l’IRAP, contro l’interpretazione che delle norme sull’IRAP viene comunemente data; il secondo per violazione dell’onere della prova, circa la continuità della collaborazione.

Si è costituita con controricorso Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso è infondato.

2. – Il primo motivo fa leva sulla circostanza per cui l’orientamento consolidato in giurisprudenza, anche a seguito della sezioni unite, ritiene irrilevante il ricorso a collaboratori esterni occasionali, a dispetto di quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

Tuttavia, il motivo non coglie la ratio della decisione, o meglio, assume un fatto diverso da quello accertato nel merito. Ed infatti, la decisione impugnata ritiene che: “dall’accertamento che il contribuente si è avvalso del lavoro altrui in modo non occasionale, superando la soglie dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria… discende…. la presenta del requisito dell’autonoma organizzazione”.

Conseguentemente, il fatto è diverso da come prospettato dal ricorrente, in quanto la decisione impugnata ritiene che il ricorso alla collaborazione esterna è stato non occasionale.

Il motivo di ricorso invece è fondato su un fatto diverso, ossia la occasionalità delle collaborazioni esterne utilizzate dal ricorrente, cosi che la decisione di merito non può essere censurata per avere applicato erroneamente la norma al fatto: se il fatto è quello di una collaborazione non occasionale la regola del caso è corretta; che, invece, la collaborazione sia stata solo occasionale è fatto diverso da quello, ormai, definitivamente accertato; diversità che può trovare rilievo in altri rimedi, ma non nel ricorso per cassazione.

Considerazioni queste che incidono anche sul secondo motivo di ricorso, con il quale, in realtà il ricorrente confuta la ricostruzione in fatto operata dalla CTR, sostenendo che, al contrario di quanto quest’ultima ha ritenuto, egli si è avvalso per una sola volta di collaboratori esterni, o comunque se ne è avvalso in modo occasionale.

Si intende che il motivo, cosi formulato, mira ad una inammissibile nuova valutazione dei fatti.

Il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 2300,00 euro. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA