Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32645 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26661-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1942/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 06 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Agenzia delle Entrate impugna una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che, nel decidere l’appello, lo ha dichiarato inammissibile per insufficiente specificità dei motivi.

Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto erronea la cubatura indicata nel preliminare rispetto a quella risultante dal definitivo, erroneità che avrebbe dato causa alla rettifica della stima del valore dichiarato nella compravendita.

Secondo i giudici di appello, poichè Agenzia delle Entrate si era limitata a sostenere la correttezza, invece, del calcolo della cubatura, il motivo era troppo generico, difettava di specificità e dunque era inammissibile.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Agenzia delle Entrate, con un solo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Non vi è costituzione di controparte.

2. – Il motivo è fondato.

In generale, quanto al requisito della specificità dei motivi di appello, va evidenziato, come è costante orientamento di questa Corte, che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (Cass. n. 7369 del 2017; Cass. n. 3064 del 2012).

Nel merito, più specificatamente, Agenzia delle Entrate non si era limitata a dire che, al contrario di quanto assunto in primo grado, non v’era errore sulla cubatura, ma aveva specificato che il valore unitario per metro cubo era basato sugli elementi descritti in perizia, cui si faceva rinvio. Ed aveva, in tal modo, fornito un argomento specifico a sostegno del motivo di appello, consistente nei calcoli effettuati in perizia, o negli elementi ivi contenuti, e nella diversità tra questi e quelli inviati nel contratto definitivo.

Il motivo di appello pertanto non può ritenersi insufficiente al punto da integrare inammissibilità del gravame.

Il ricorso va accolto con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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