Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32644 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26568-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO GUIDETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2085/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 30 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il ricorrente impugna una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che ha ritenuto assoggettabile a tassazione ordinaria gli arretrati percepiti dal medesimo ricorrente quale dipendente delle Poste.

Il contribuente, in particolare, ha fatto una prima causa davanti al pretore del lavoro all’esito della quale ha ottenuto il riconoscimento del diritto agli arretrati; poi ha iniziato una seconda causa per la quantificazione e la corresponsione. Questa seconda controversia si è conclusa con una conciliazione giudiziale, con la quale le Poste hanno riconosciuto al dipendente una determinata somma in ragione della precedente sentenza.

Sull’ammontare corrisposto come esito dell’accordo, le Poste hanno però effettuato, quali sostituti di imposta, la tassazione ordinaria del reddito.

Il contribuente, ritenendo che invece si dovesse applicare la tassazione separata, ha dapprima presentato istanza di rimborso ad Agenzia delle Entrate, ed, avutane risposta negativa, ha in seguito impugnato tale rigetto.

La Commissione regionale, in riforma del primo grado, ha ritenuto corretta la decisione di Poste di applicare la tassazione ordinaria, escludendo che si potesse fare riferimento a quella separata, in quanto le somme avute a titolo di arretrati avevano fonte nella volontà delle parti, e precisamente nell’accordo di conciliazione giudiziale.

Avverso tale sentenza il ricorrente propone ricorso con un solo motivo, con cui si denuncia violazione del TUIR, art. 17.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

2. – Il motivo è fondato.

Invero il TUIR, art. 17, prevede la tassazione separata per gli arretrati, salvo che questi abbiano fonte nella volontà delle parti.

I giudici di appello hanno ritenuto che il verbale di conciliazione dovesse intendersi proprio come manifestazione di tale volontà e dunque come caso di esclusione della tassazione separata.

Invece, Agenzia delle Entrate con il controricorso adduce un motivo diverso per difendere la tesi della tassazione ordinaria, ossia adduce che quella separata si applica solo agli arretrati percepiti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, e non a quelli, come nella fattispecie, corrisposti durante.

Entrambe le tesi appaiono infondate.

3. – Intanto non può essere ricondotta al TUIR, art. 17, una chiara distinzione tra arretrati corrisposti dopo e arretrati corrisposti durante il rapporto di lavoro. La norma non fa un tale distinguo, che peraltro non avrebbe fondamento di ragionevolezza, essendo la tassazione separata collegata, nel TUIR, art. 17, ad una determinata fonte degli emolumenti e non già al tempo di loro corresponsione.

Anche la ragione addotta dalle Poste, e fatta propria dal giudice di appello, può dirsi infondata. Infatti, il ricorrente ha percepito gli arretrati per effetto di una sentenza, e dunque, come recita testualmente l’art. 17, indipendentemente dalla sua volontà; non li ha percepiti in ragione dell’accordo conciliativo. Fonte degli arretrati, rectius del diritto a quelle somme, è il contratto collettivo, come inteso dalla sentenza.

Va peraltro evidenziato che l’accordo conciliativo non è intervenuto a novare (ed Agenzia delle Entrate ritiene si tratti di transazione novativa) il titolo giudiziale sull’an, sul diritto agli arretrati, ma ad estinguere la controversia sul quantum, e sulla condanna al mero pagamento.

Conseguentemente, anche a voler ritenere che l’accordo giudiziale possa, in astratto, costituire una fonte volontaria del diritto, nel caso presente non può esserlo stato in quanto è intervenuto ad estinguere non già la controversia sul diritto agli arretrati, ma quella oggetto del successivo giudizio volto alla quantificazione ed alla effettiva corresponsione, rimanendo quindi la prima sentenza la fonte del diritto alle somme oggetto di tassazione.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza. Vanno compensate invece le spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna Agenzia del Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessive 4.500,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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