Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32644 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36290-2018 R.G. proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI

106/B, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MASSIMILIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZONI FABIO MARIO;

– ricorrente –

contro

C. SOCIETA’ FIDUCIARIA PER AZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 22, presso lo STUDIO LEGALE GEMMA-TRONCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SCIARRILLO DANIELE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

presente regolamento,

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

visti gli atti, osserva quanto segue.

Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2016 F.A. conveniva davanti al Tribunale di Milano C. Società Fiduciaria per Azioni perchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto di mandato fiduciario di amministrazione di suoi beni con essa stipulato e perchè la suddetta società fosse condannata a pagarle, anche in restituzione di quanto affidatole, della somma di Euro 358.976,77 o la diversa somma di giustizia.

La convenuta si costituiva, resistendo. In data 11 maggio 2016 proponeva denuncia-querela nei confronti dell’attrice e di altre due persone perchè, quali ex fiducianti, avrebbero commesso ai danni della società il delitto di tentata truffa chiedendo rimborsi sulla base di “documenti non genuini, riportanti falsamente la carta intestata della Società”. Ciò ha dato luogo al procedimento penale n. 19312/2016 R.G.N. R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Dopo lo svolgimento di attività istruttorie, il giudice istruttore, con ordinanza dell’8 novembre 2018, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. “in attesa della definizione del procedimento penale” suddetto, ritenendo che “sussista tra i due processi un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica necessaria, in considerazione della circostanza che hanno ad oggetto i medesimi fatti, che la somma richiesta corrisponde all’importo del profitto dell’ipotizzato reato e che la citazione del presente processo civile costituisce proprio uno degli artifici e raggiri dell’ipotizzato reato”.

F.A. ha proposto l’istanza di regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 295 c.p.c.; resiste con memoria di costituzione e risposta ex art. 47 c.p.c., u.c., la società C..

Il Procuratore Generale, dato atto che a carico della istante “è stato contestato il tentativo di truffa (poichè si è ipotizzato che quest’ultima avesse citato in giudizio la C. per conseguire da quest’ultima la restituzione di alcune somme di denaro che assumeva di avere corrisposto in virtù di contratto fiduciario di gestione nonostante dette somme… non fossero mai state consegnate alla controparte)” e che la stessa per il suddetto reato è stata chiamata in giudizio con citazione diretta ex art. 552 c.p.p., ha ritenuto che “il processo penale sia pendente” e che “la pretesa civile potrà essere eventualmente accolta semprechè possa escludersi che essa costituisca il tormento di un reato”, concludendo quindi per il rigetto del regolamento.

Ritiene questo Collegio che non sussista alcun rapporto di pregiudizialità tra il processo civile in cui è stata disposta la soprassessoria e il processo penale (a prescindere dal fatto che l’ordinanza menziona soltanto il procedimento penale, di per sè inidoneo a giustificare alcuna sospensione civile), in quanto la pretesa truffa imputata all’attrice non è compresa tra i fatti costitutivi del diritto da quest’ultima fatto valere; per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non è infatti sufficiente la comunanza dei fatti nei due processi trattati, ma è necessario che l’effetto giuridico perseguito con l’azione civile sia normativamente correlato alla sussistenza del reato, affinchè il giudicato penale possa riverberarsi, come tale, nella regiudicanda civile. Insegna infatti la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte: “La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perchè si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale.” (così si esprime la recentissima Cass. sez. 63, ord. 15 luglio 2019 n. 18918; conformi, sempre tra gli ultimi arresti, Cass. sez. 6-L, ord. 23 maggio 2019 n. 14151, Cass. sez. 6-2, ord. 11 luglio 2018n. 18202 e Cass. sez. 6-3, 16 marzo 2017 n. 6834).

La sospensione è pertanto illegittima, per cui, accogliendo l’istanza, deve disporsi la prosecuzione del giudizio. La parte resistente, che soccombe, deve essere condannata alla rifusione a controparte delle spese, liquidate come da dispositivo.

PQM

Dispone la prosecuzione del giudizio, condannando la resistente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2700, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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