Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32643 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4542-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 29,

presso lo studio dell’avvocato INTROCASO DONATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARISE GAETANO;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ELEITRICO NAZIONALE SPA già ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, in

persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAZIO 14, presso lo studio dell’avvocato LAGOTETA

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2143/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di

Castrovillari notificatogli il 3 marzo 2010 I.M. si opponeva alla domanda monitoriamente proposta da Enel S.p.A., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte a pagargli la somma Euro 7862,74, oltre accessori, quale esito della compensazione tra credito di Euro 9796,06 e debito di Euro 1933,32. L’opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.

Il Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 2012, rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale dell’ I.. Quest’ultimo proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Catanzaro rigettava con sentenza del 30 novembre 2017.

L’ I. ha proposto ricorso, da cui controparte, ora Enel Servizio Elettrico S.p.A., non si è difesa. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il ricorso si basa su un unico motivo, che denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c.: la società avversaria avrebbe dovuto provare il suo credito ai sensi dell’art. 2697 c.c., e ciò la corte territoriale avrebbe riconosciuto, concludendo poi però in modo difforme e invocando pure S.U. 15533/2001, arresto che non sarebbe pertinente in quanto nel caso in esame non si discuterebbe di inadempimento contrattuale, bensì del valore probatorio delle fatture, che la stessa corte territoriale avrebbe riconosciuto come indizio. Dagli atti di causa e dalle stesse difese dell’Enel sarebbe emerso che “il credito vantato dall’opposto era stato espressamente disconosciuto” da esso. Si richiama Cass. 23699/2016, per cui nei contratti di somministrazione con contatore, la rilevazione dei consumi mediante il contatore stesso genera una mera presunzione di veridicità;

pertanto, se sussiste contestazione, “grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo”; e qui solo il credito vantato dall’attuale ricorrente nei confronti di controparte “risulta fondato sulla effettiva lettura del contatore”. Infatti, nella lettura finale Enel avrebbe riconosciuto all’ I. un credito, mentre in seguito avrebbe essa stessa rivendicato un credito, senza però rapportarsi a letture del contatore. Tutto questo sarebbe stato ammesso da Enel (si riportano un passo tratto da una fattura e un passo tratto dalla comparsa di risposta di primo grado).

In conclusione Enel non avrebbe provato la sua pretesa, per cui dovrebbe essere revocato il decreto ingiuntivo e accolta, per l’espresso riconoscimento effettuato da Enel, la domanda riconvenzionale.

Questo motivo, come emerge ictu oculi dalla sua illustrazione appena offerta, inserisce alcuni argomenti di diritto allo scopo peraltro di schermare quel che risulta chiaramente e inequivocamente dalla sua parte finale come reale sostanza: persegue, cioè, il ricorrente una ricostruzione fattuale alternativa, nel senso che controparte avrebbe ammesso di essere essa stessa sua creditrice, sulla base appunto del compendio probatorio. Il che – il contenuto della memoria, peraltro scarno, non riuscendo ovviamente a “sanare” l’appena evidenziata natura dell’unico motivo, tale da travalicare i confini della giurisdizione di legittimità – conduce ineludibilmente il ricorso alla inammissibilità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo pronuncia sulle spese dal momento che l’intimata non si è difesa. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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