Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32642 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25309/2017 R.G. proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAGGIANO 39,

presso lo studio dell’avvocato FONTI MARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato COLAZINGARI ERMINIO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, D.S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1935/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO FRANCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

T.B. ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato a partire dal 21/10/2017, per la cassazione della sentenza n. 1935 del 22/03/2017 della Corte di appello di Roma, con cui è stato dichiarato inammissibile – per mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica a litisconsorte necessario e reputata non rinnovabilità del termine a tale scopo concesso – il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Tivoli, di parziale accoglimento della sua domanda di risarcimento dei danni patiti, quale pedone, per un sinistro stradale causato da motoveicolo di proprietà di Cosimo Di Stasi ed assicurato per la RcA da Allianz spa;

nessuno degli intimati resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

il ricorrente si duole, con l’unitario motivo, di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione aggli artt. 350,163-bis, 164,291 e 331 c.p.c.) sulla erronea dichiarazione di improcedibilità (sic) dell’appello per omesso rinnovo della notifica”;

la corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello perchè, concesso un primo termine per rinnovare la notifica dell’atto di appello a Cosimo Di Stasi e qualificatolo ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’appellante non lo ha rispettato, dichiarando all’udienza immediatamente successiva di non esservi riuscito e producendo un certificato di residenza del destinatario della notifica in uno alla richiesta di nuovo termine;

l’eventuale errore nell’individuazione del contenuto della certificazione anagrafica che l’appellante aveva prodotto, a parte ogni questione sulla sua astratta qualificabilità come error revocatorio, non rileva minimamente, perchè correttamente la corte di appello ha escluso la rinnovabilità del termine;

invero, l’odierno ricorrente non illustra in ricorso (neppure potendo valere a colmare tale lacuna alcun altro atto successivo) i motivi addotti alla corte territoriale a sostegno di quell’istanza, che non avrebbe mai potuto esaurirsi in quella di mera concessione di un nuovo termine, ma – per la natura di termine perentorio di quello cui non si era ottemperato – di rimessione in termini e così con i rigorosi presupposti di questa;

il rilievo di tale inemendabile lacuna del ricorso preclude quello ulteriore dell’immunità della decisione della corte territoriale dalle critiche ad essa mosse, poichè l’appellante neppur si è determinato all’immediata e soprattutto spontanea ripresa del procedimento notificatorio, secondo i principi di Cass. 15/07/2016, n. 14594 (confermati da consolidata giurisprudenza successiva: bastando qui un richiamo, tra molte, alle ordinanze nn. 19059/17 e 11485/18);

il ricorso è così inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, per la indefensio gli intimati;

infine, va dato atto che, non valendo l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato di cui a delibera del C.O.A. di Tivoli del 18/04/2014 in quanto relativa al solo primo grado di lite (e mancando quindi la necessaria nuova pronuncia per il giudizio di legittimità: argum. ex Cass. ord. 30/04/2019, n. 11470), occorre – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, se ed in quanto dovuto (la relativa questione non essendo devoluta al giudice dell’impugnazione, che deve solo dare atto dei presupposti processuali per la eventuale applicazione della norma);

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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