Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32641 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10468-2017 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GILBERTO ENRICO MERCURI;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RIZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIRO MASSIMO MARIO PIACQUADDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13 settembre 2018 dal Consigliere Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che con ricorso affidato a due motivi, D.G.M. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari, resa pubblica in data 13 febbraio 2017, che ne aveva parzialmente accolto (solo in punto di determinazione della misura del canone mensile di locazione non abitativa dovuto come conduttore) il gravame avverso la decisione del Tribunale di Foggia, che, a sua volta, aveva accolto la domanda, proposta dalla locatrice C.E., di sfratto per morosità e di condanna del convenuto alla corresponsione dei canoni locatizi dall’ottobre 2002 all’ottobre 2007, oltre quelli “scaduti e a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell’immobile”;

che la Corte territoriale (per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: 1) che la raccomandata del 15 aprile 2004 non costituiva prova certa dell’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità della C., necessaria ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione del bene locato; 2) che l’obbligo di pagare il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna dell’immobile doveva considerarsi una forma di risarcimento minimo previsto dalla legge per la mancata disponibilità del bene a prescindere dalla prova del danno concreto subito dal locatore;

che resiste con controricorso C.E.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente che deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria e in ragione dell’asserita mancata notificazione di detto atto all’indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: la notificazione del controricorso all’indirizzo p.e.c. (OMISSIS) indicato nel ricorso risulta, infatti, dalle ricevute di accettazione e di consegna allegate allo stesso controricorso, senza che il ricorrente, in assenza di attestazione di conformità all’originale di detti messaggi di p.e.c., ne abbia disconosciuto tale conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2;

ciò premesso – e in disparte la questione dell’improcedibilità del ricorso in relazione alla mancanza di copia autentica della sentenza notificata con modalità telematica a mezzo p.e.c. -:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1216,1220 e 1590 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione circa un punto decisivo del giudizio, oggetto di discussione delle parti processuali circa il mancato rilascio dell’immobile locato”, nonchè “manifesta illogicità”, per non avere la Corte territoriale considerato (e comunque per aver valutato in modo illogico e contraddittorio) la raccomandata a.r. del 15 aprile 2004 quale prova della incondizionata messa a disposizione del locatore dell’immobile locato e, quindi, della liberazione del conduttore dall’obbligo di riconsegnare il bene medesimo.

a.1) il motivo è inammissibile, giacchè con esso (e con le argomentazioni di cui alla memoria successivamente depositata, che ne seguono l’orientamento) non si contesta affatto un error in indicando, anche come vizio di sussunzione (in ogni caso non ravvisabile in base alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di secondo grado e la sua riconduzione alla fattispecie legale, secondo il principio per cui l’obbligazione di restituzione della cosa locata, gravante sul conduttore a norma dell’art. 1590 c.c., deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell’immobile o con l’incondizionata messa a disposizione del medesimo: tra le tante, Cass. n. 550 del 2012), bensì l’apprezzamento della portata della lettera raccomandata del 15 aprile 2004 inviata dal conduttore al locatore, da intendersi, secondo il ricorrente, quale prova dell’incondizionato rilascio del bene locato, in tal modo, quindi, ingerendosi in una valutazione riservata alla Corte di merito, neppure effettivamente censurata in base al vizio di omesso esame di fatto storico di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (del resto, vizio insussistente, in quanto i fatti rappresentati da detta missiva sono stati, per l’appunto, espressamente esaminati dal giudice di appello), ma secondo la prospettiva, non più veicolabile ratione temporis, del vizio di motivazione di cui al previgente citato art. 360 c.p.c., n. 5.

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè manifesta illogicità, “carenza e/o omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione circa un punto decisivo del giudizio”, per aver la Corte territoriale (confermando sul punto la sentenza di primo grado) attribuito alla C. un bene della vita che la stessa non aveva richiesto, ossia il risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. per la ritardata consegna del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione. Dunque, il ricorrente censura le decisioni emesse in primo e in secondo grado nella parte in cui hanno creato una commistione tra la richiesta di ingiunzione, ex art. 183 c.p.c., comma 3, e la condanna ai danni per la ritardata restituzione, ex art. 1591 c.c.;

b.1) il motivo – da scrutinarsi solo nella censura di vizio di ultrapetizione, che nella sostanza è quella unicamente proposta (essendo comunque inammissibili le ulteriori, e comunque non supportate, denunce di vizio di violazione di legge e di vizio di motivazione ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., n. 5) è manifestamente infondato, giacchè, sulla scorta della domanda della locatrice (già soltanto per quanto riportata in ricorso, sebbene in modo frammentario e nelle sole conclusioni) di condanna del conduttore al pagamento dei canoni (“scaduti e a scadere”) successivi alla cessazione del rapporto locatizio (febbraio 2004), in assenza di restituzione del bene locato, la Corte territoriale, non incorrendo in alcun vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., si è correttamente attenuta al principio per cui il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, alla scadenza del contratto, resta obbligato al pagamento dei canoni tutte le volte in cui permanga nella detenzione dell’immobile, quand’anche sia cessato l’esercizio dell’attività svolta nell’immobile locato (tra le tante, Cass. n. 15876/2013), là dove, poi, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell’immobile locato costituisce, in ogni caso, un ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, avente fondamento nella particolare disposizione dell’art. 664 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 25599/2(116);

che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere solo illustrativa delle ragioni di ricorso, non offre argomenti idonei a scalfire le considerazioni che precedono;

che il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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