Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32640 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1659-2018 R.G. proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

THAMIK FORMAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE (OMISSIS), ASL N. (OMISSIS), AZIENDA SANITARIA LOCALE N.

(OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

FROSINONE, depositata il 21 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13 settembre 2018 dal Consigliere Dott. ENZO

VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale

di Roma, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma

2.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del 22 novembre 2017 del Tribunale di Frosinone che – nella causa proposta dalla Agenzia per il Lavoro Alba S.p.A. per conseguire il pagamento di distinte somme, a titolo di adempimento dei contratti di somministrazione singolarmente stipulati con detta Azienda, dalla AUSL di (OMISSIS), dalla ASL (OMISSIS) (poi ASL (OMISSIS)), dalla ASL n. (OMISSIS) e dalla ASL n. (OMISSIS), oltre alla condanna solidale delle medesime convenute al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento – accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla AUSL di (OMISSIS) (dichiarando competente territorialmente il Tribunale di (OMISSIS)), mentre rigettava tutte le altre analoghe eccezioni proposte dalle restanti parti convenute e, tra queste, quella dell’attuale istante proposta in favore della competenza territoriale del Tribunale di Roma.

2. – Il Tribunale di Frosinone riteneva nella specie sussistente una connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c. e rilevava che, in riferimento alla posizione della ASL “(OMISSIS)”, la clausola di deroga non era chiara nel senso della esclusività e che le restanti convenute, ad eccezione della ASL di (OMISSIS), pur in presenza in ciascun contratto) di una chiara clausola di deroga al foro territoriale, non avevano eccepito l’incompetenza in relazione al foro generale delle altre parti.

3. – Le intimate Thamik Formazione s.r.l. in liquidazione (già Agenzia per il lavoro Alba S.p.A.), Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS), A.S.L. n. (OMISSIS)Chiavarese(OMISSIS), Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) e Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS), già ASL (OMISSIS), non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. – La ricorrente sostiene con il primo motivo che vi sarebbe stata violazione dell’art. 33 c.p.c., in quanto, nella specie, ne sussisterebbero i presupposti per l’applicazione: non vi sarebbe, infatti, alcuna connessione delle domande attoree per titolo o per oggetto e nessune delle parti convenute avrebbe sede nel circondario del Tribunale di Frosinone.

Con il secondo motivo si deduce che, pur a voler reputare applicabile nel caso in esame l’art. 33 c.p.c., avrebbe errato il Tribunale adito a considerare che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla AUSL di (OMISSIS) anche con riferimento al foro generale di tutti gli altri convenuti avesse effetto solo nei confronti della medesima AUSL di (OMISSIS); sicchè, il Tribunale di Frosinone avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di (OMISSIS) anche nei confronti degli altri convenuti.

5. – Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

5.1. – Le domande proposte dall’Agenzia per il Lavoro Alba S.p..A. per conseguire il pagamento di distinte somme, a titolo di adempimento dei contratti di somministrazione singolarmente stipulati con detta Azienda, dalla ASL di (OMISSIS), dalla CSI. (OMISSIS) (poi ASI, (OMISSIS)), dalla ASL n. (OMISSIS)Chiavarese(OMISSIS) e dalla AS1, n. (OMISSIS), si palesano solo come cumulo soggettivo di domande in forza di una connessione unicamente per identità di questioni ai sensi dell’art. 104 c.p.c., che esclude l’applicazione dell’art. 33 c.p.c., fondata, invece, su una connessione per oggetto o per titolo.

5.2. – Diversamente è da ritenersi quanto alla domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di detti contratti, la quale è stata chiesta in via solidale (cfr. per l’applicazione dell’art. 33 c.p.c. in ipotesi di richiesta di condanna solidale al pagamento di crediti inadempiuti – in quei casi di spettanze retributive per appalto di manodopera vietato – Cass. n. 13445/1991, Cass., SU, n. 3164/2014), così da presentare una connessione per il titolo, indipendentemente dalla natura della responsabilità dedotta e cioè se essa sia di tipo contrattuale (come, invero, si ricaverebbe dall’allegato inadempimento) ovvero di extracontrattuale.

Peraltro, anche a prescindere dalla richiesta di solidarietà nella condanna, giova rammentare che, quando, in base a titoli contrattuali diversi (come nella specie), sia richiesto nei confronti di più persone il risarcimento del danno per inadempimento, tra le varie domande proposte non sussiste una ipotesi di connessione per il titolo, ma ricorre – in relazione al petitum relativo alla domanda di risarcimento del danno – una ipotesi di connessione per l’oggetto che, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., legittima comunque lo spostamento della competenza per territorio (Cass. n. 4750/20(19).

5.3. – Ciò posto, è principio consolidato quello per cui, in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c. (sussistendone i presupposti, come nella specie), sicchè la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass. n. 3109/2002; Cass. n. 18967/2012; Cass. n. 20310/2016).

Inoltre, trova altresì applicazione il principio secondo cui, qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell’art. 33 c.p.c., l’eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purchè abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l’eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all’intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l’eccezione, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti (Cass. n. 16007/2011).

Nella specie, l’unica convenuta che ha eccepito in modo completo – secondo i richiamati principi di diritto – l’incompetenza territoriale con riguardo al cumulo è stata l’AUSL (OMISSIS), come ha rilevato lo stesso Tribunale di Frosinone.

La competenza del Tribunale di (OMISSIS), quanto alla domanda nei confronti di detta AUSL ” si configura, poi, non solo sulla base della clausola di competenza convenzionale, ma anche ai sensi dell’art. 19 c.p.c..

6. – Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, si deve dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di (OMISSIS) sull’intero cumulo (del resto, avendo l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di tutte le parti).

Il Tribunale di (OMISSIS) provvederà anche sulle spese del presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di (OMISSIS) nei confronti di tutte le parti del giudizio promosso dall’Agenzia per il lavoro Alba S.p.A. (attualmente Thamik Formazione s.r.l. in liquidazione).

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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