Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3264 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 10/02/2021), n.3264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9657/2017 proposto da:

M.S.T.Z., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE DE CAMILLIS 4, presso lo studio dell’avvocato

MARIA TERSA MASTRANGELO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BULGARIA AIR AD COMPAGNIA AEREA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORE XIMENES, 3, presso lo

studio dell’avvocato VESSELINA PANOVA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 7236/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2016 r.g.n. 1657/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 25 novembre 2016 (notificata il 15 febbraio 2017), la Corte d’appello di Roma dichiarava S.Z.M.T. priva del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della compagnia aerea Bulgaria Air AD, sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 12012/04: così riformando la sentenza del Tribunale della stessa città n. 18431/15, emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione n. 9720/2013, che aveva invece rigettato l’opposizione della compagnia bulgara ad essa, ritenendola subentrata a titolo di successione a Balkan Bulgaria Airlines nella posizione di debitrice della lavoratrice (sua dipendente quale impiegata in (OMISSIS));

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva assorbente, indipendentemente dalla tempestività o meno dell’eccezione della compagnia aerea, la formazione di un giudicato, di inesistenza del titolo giudiziale a fondamento dell’esecuzione iniziata nei confronti di Bulgaria Air AD, sulla sentenza della stessa Corte d’appello (del 23 novembre 2010, n. 9495) che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla lavoratrice avverso la sentenza di primo grado (di parziale riconoscimento del suo credito di lavoro nei confronti di Balkan Bulgaria Airlines), di accertamento dell’inesistenza della sua pretesa creditoria nei confronti di Bulgaria Air AD, in quanto soggetto diverso ed estraneo rispetto all’originario datore di lavoro;

2. con atto notificato il 12 aprile 2017, la lavoratrice ricorreva per cassazione con cinque motivi, cui la compagnia aerea resisteva con controricorso;

3. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via di evidente priorità logico-giuridica occorre muovere dalla deduzione della ricorrente di violazione dell’art. 11 preleggi e di nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per inappellabilità della sentenza emessa a norma della L. n. 52 del 2006, art. 14, specificamente dedotta in comparsa di risposta in appello e a verbale di udienza di discussione del 25 novembre 2016, per inapplicabilità del modificato regime impugnatorio (di rispristino dell’appellabilità della sentenza di opposizione all’esecuzione con L. n. 69 del 2009) al giudizio di rinvio (salvo in quello cd. restitutorio), in quanto, pur non dotato di autonomia, costituente una fase dell’originario procedimento (terzo motivo);

2. esso è fondato;

3. il giudizio di rinvio non è configurato dall’ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione: sicchè, salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), non può che essere la Suprema Corte il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l’ottemperanza da parte del giudice del rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità; e ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo e unico grado e, nelle more, sia intervenuta (come nel caso all’esame) una nuova disciplina di impugnazione delle sentenze di primo grado, posto che il “recupero” di un grado del giudizio, prima ancora che contrastare con i fondamentali principi di celerità ed economicità che presiedono al giusto processo, risulterebbe distonico rispetto alla stessa funzione del rinvio (Cass. s.u. 9 giugno 2016, n. 11844; Cass. 7 gennaio 2019, n. 167; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34029);

3.1. per tale ragione, è allora inammissibile l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18431/15, appunto in sede di rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9720/13, di annullamento di una prima sentenza del Tribunale di Roma, (n. 23652/08), che aveva accolto, sul presupposto del suo difetto di legittimazione passiva, l’opposizione di Bulgaria Air AD all’esecuzione presso terzi promossa nei propri confronti dalla lavoratrice, con rinvio (per un nuovo esame, alla luce degli scrutinati elementi documentali, in ordine al trasferimento di attività da Balkan Bulgaria Airlines a Bulgaria Air AD) al Tribunale di Roma in diversa composizione;

3.2. la sentenza del Tribunale di Roma, riformata dalla sentenza della Corte d’appello qui impugnata, è infatti ricorribile soltanto per cassazione, secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 52 del 2006 ed applicata alla (prima) sentenza del Tribunale di Roma n. 23652/08 (poi cassata), nonostante la sopravvenuta modificazione del regime impugnatorio per effetto della L. n. 69 del 2009 (di ripristino dell’appellabilità delle sentenze di opposizione all’esecuzione, essendo applicabile il regime transitorio stabilito dal suo art. 58, comma 2 ai soli giudizi pendenti in primo grado, ma non in sede di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., per la sua richiamata natura di fase rescissoria del giudizio di cassazione e non di autonomo grado di giudizio);

4. la fondatezza del mezzo scrutinato assorbe l’esame degli altri motivi dedotti dalla ricorrente: violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per inesistenza di un giudicato esterno come motivo assorbente, in quanto relativo a sentenza (Corte d’appello di Roma n. 9495/10) che aveva escluso la legittimazione della compagnia aerea Bulgaria Air AD (primo motivo); violazione dell’art. 384 c.p.c., per improponibilità dell’eccezione di giudicato esterno (in riferimento alla citata sentenza della Corte d’appello di Roma n. 9495/10), per la prima volta in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9720/13, comportante il relativo effetto preclusivo, in quanto non conseguente ad essa (secondo motivo); violazione dell’art. 92 c.p.c., per erronea statuizione in ordine alle spese del giudizio di primo grado, poste a carico della lavoratrice, quando invece erano state compensate tra le parti dal Tribunale per la reciproca soccombenza, senza alcuna impugnazione (quarto motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 384 c.p.c., per omessa pronuncia sui punti indicati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9720/13 al giudice di rinvio per il relativo accertamento (quinto motivo);

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell’art. 382 c.p.c., u.c., u.p., non potendo il processo essere proseguito in grado d’appello (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20672; Cass. 12 aprile 2019, n. 10322), rimanendo così definito dalla sentenza del Tribunale in sede di rinvio e con la statuizione sulle spese del giudizio d’appello e odierno di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il processo non poteva essere proseguito in grado d’appello, rimanendo così definito dalla sentenza del Tribunale in sede di rinvio.

Condanna la società alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali e dell’odierno giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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