Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3264 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.A., con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello

n. 14, presso l’Avv. Ingarrica Manlio, rappresentato e difeso

dall’Avv. Mellia Vincenzo come da procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Messina

depositato il 5 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata di un processo penale a suo carico.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi addotti, pur concernendo censure in diritto (posto che la denuncia di omessa motivazione contenuta nel primo motivo attiene alla omessa pronuncia su parte della domanda) non sono corredati dai prescritti quesiti (art. 366 bis c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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