Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3264 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18082-2014 proposto da:

COMUNE DI PALO DEL COLLE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTI DEL CLITUNNO 12, presso

il Dott. VINCENZO SAVINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI SAVINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2060/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Comune di Palo del Colle ha proposto ricorso per cassazione contro A.G. avverso la sentenza del 22 aprile 2014 del Tribunale di bari, con cui è stato accolto l’appello proposto dall’ A. contro la sentenza resa in primo grado fra le parti dal Giudice di Pace di Bitonto e accolta l’opposizione proposta dall’ A. contro un decreto ingiuntivo ottenuto nei su confronti dal ricorrente.

2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimato.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente.

4. Parte ricorrente ha fatto pervenire a messo PEC un’istanza di riunione del ricorso a quello iscritto al n.r.g. 12323 del 2015, la cui trattazione è fissata per l’adunanza del 20 gennaio 2017. Ha fatto pervenire, sempre a mezzo PEC un atto denominato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel quale reitera soltanto detta istanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio in via preliminare rileva l’irritualità dell’istanza di riunione e della memoria, in quanto depositate a mezzo PEC, forma di deposito che non è ancora operane in sede di giudizio di legittimità.

Rileva ancora che l’istanza di riunione, comunque, è del tutto priva di motivazione, atteso che del tutto genericamente vi si deduce che i due ricorsi verterebbero fra le stesse parti ed avrebbero “il medesimo oggetto (sussistenza o meno di un credito unitario)”.

Nella memoria, peraltro, si dice, poi, con evidente contraddittorietà, che oggetto dei giudizi sarebbero due decreti ingiuntivi, uno del 2007, l’altro del 2008, che “sono stati richiesti a distanza di quattordici mesi, per titoli diversi e per crediti riferiti a bilanci annuali differenti.”.

L’inammissibilità del ricorso in esame, che è dal Collegio condivisa, come si dirà di seguito, in ogni caso – al di là della sua genericità e contraddittorietà – precluderebbe comunque l’opportunità della riunione.

2. Ciò premesso, il Collegio, condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore, che trova giustificazione nelle seguenti ragioni.

3. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto i due motivi sono intestati con l’evocazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, e, nella loro illustrazione non rispettano in ogni caso i contenuti che l’art. 360, nuovo n. 5 riveste secondo Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014.

Inoltre, non risulta comunque osservato l’art. 366 c.p.c., n. 6, evocandosi risultanze probatorie riguardo alle quali non si ottempera al requisito dell’indicazione specifica prescritta da tale norma (secondo Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonchè secondo Cass. n. 7455 del 2013, ex multis).

Non essendosi replicato in alcun modo alla proposta del relatore e non essendosi formulata alcuna presa di posizione sulla pertinenza della giurisprudenza in essa evocata, nulla è necessario aggiungere in adempimento del dovere di motivazione.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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