Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3264 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25078-2111 proposto da:

D.G. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO ASSENZA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

Elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’inammissibilità e si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato per l’anno 1993, sulla scorta di un’agenda, reperita presso gli uffici di D.G., in cui erano state annotati i nominativi, le cifre e le date degli assegni da pagare e dei versamenti in banca, rilevando che, mentre gli importi relativi ai titoli di credito da pagare, annotati nell’agenda, corrispondevano alle risultanze degli estratti conto, difettava, invece, la concordanza tra le cifre indicate nell’agenda e gli importi di cui alle fatture di acquisto e alle annotazioni sul registro degli acquisti.

La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso con sentenza appellata dall’amministrazione finanziaria.

Con sentenza n. 258/31/10, la CTR della Sicilia accoglieva il ricorso dell’amministrazione finanziaria, sul presupposto che il contribuente non aveva fornito la prova della destinazione delle somme indicate nell’agenda nè che i pagamenti fossero estranei all’attività dell’impresa.

Il contribuente propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Sicilia.

L’ufficio resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 53, per avere i giudici regionali omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, nonché per aver omesso di rilevare d’ufficio la nullità del gravame, conseguente all’omesso deposito della copia dell’appello presso la CTP.

Con la stessa censura, si lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la motivazione non esplicita l’iter logico-giuridico seguito, omettendo di comparare le tesi difensive di entrambe le parti del giudizio, individuando le ragioni di prevalenza dell’una o dell’altra tesi.

3. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto non indicate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando, nell’illustrazione della censura, la sentenza impugnata per avere ritenuto la legittimità dell’accertamento induttivo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55, sulla base di appunti rinvenuti nei locali dell’azienda, privi di attributi fiscali e carenti di valore certificativo.

4. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione finanziaria con riferimento alla prima censura, sia perché il ricorrente ha indicato nell’art. 53 cit. la norma violata, indicandola nell’illustrazione del mezzo, sia perché il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. n. 8915/2018; Cass. nn. 20335 e 3554/2017; Cass. n. 9100/2015).

Nella specie, il ricorrente ha chiaramente individuato la parte della sentenza attinta dalla violazione dell’art. 53 cit. e la parte attinta dalla censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. La prima censura è priva di pregio.

A seguito di ordinanza avente ad oggetto l’acquisizione del fascicolo di primo grado, questa Corte ha preso visione della copia del ricorso in appello regolarmente depositato presso la CTP (doc. pervenuto dalla CTR).

Anche la censura relativa al vizio di motivazione è infondata.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una difforme (Cass.n. 19547/2017; n. 29404/2017; 9097 del 2017; N. 19011 del 2017; n. 19547 del 2017; n. 16056 del 2016).

6. Anche il secondo motivo è privo di pregio.

La pronuncia risulta censurata nella parte in cui ha valorizzato il rinvenimento dell’agenda da parte degli accertatori, in quanto documento extra-contabile privo di qualsiasi rilevanza giuridica.

I giudici territoriali, in realtà, hanno fondato la declaratoria di legittimità dell’atto impositivo sulla carenza di prova in ordine alla destinazione degli assegni e alla insussistenza di correlazione con l’esercizio dell’attività di impresa, oltre che sulle dichiarazioni del contribuente e sulle irregolarità contabili.

Peraltro, il costante indirizzo interpretativo-applicativo di legittimità è contrastante con la tesi di parte contribuente, che appare fondata su precedenti che, invece confermano quanto subito si dirà.

A tal proposito basti menzionare la recente sentenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1280/2018; Cass. n. 27622/2018), a mente della quale: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. e), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extra-contabile ed in particolare da “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e s.s. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta.

Deve perciò concludersi nel senso che – secondo il consolidato indirizzo di legittimità – “la “contabilità  in nero” (sebbene rinvenuta preso terzi), costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39e – per il suo valore probatorio- legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli” (Cass. n. 12680/2018; N. 14150 del 2016; 4080 del 2015).

Il decidente si è dunque conformato ai principi enunciati da questa Corte secondo cui è legittimo l’accertamento in rettifica della dichiarazione effettuata in via induttiva sulla base di un appunto rinvenuto nei locali dell’azienda.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente refusione delle spese sostenute dalla Agenzia che liquida in Euro 6.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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