Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32638 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13882-2017 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 110, presso lo studio dell’avvocato LINO MANCINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA BARSOTTI;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARLA 292, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO ROSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21859/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 22 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13 settembre 2018 dal Consigliere Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, B.F. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha rigettato il gravame avverso la decisione del Giudice di Pace della medesima Città, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda al fine di ottenere il risarcimento, ex art. 2051 c.c., dei danni patiti in conseguenza al sinistro avvenuto all’interno dei locali della convenuta Azienda Usl (OMISSIS), allorchè l’attrice, nello scendere le scale e non trovando il passamano di sicurezza, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra;

che la Corte territoriale osservava: 1) che dall’istruttoria svolta non emergevano clementi che potessero far presumere che la B., onerata della prova del nesso causale tra la “cosa” e l’evento lesivo, fosse caduta “a causa delle scale” e non semplicemente “sulle scale”; 2) la caduta, infatti, era avvenuta nella parte finale della seconda rampa di scale, ove i testimoni avevano dichiarato esservi il corrimano; 3) il corrimano, al tempo del sinistro, non era presente solo nel passaggio tra la prima e la seconda rampa di scale, mentre la stessa parte attrice aveva riferito di essere caduta alla metà della seconda rampa di scale;

che resiste con controricorso la ASL (OMISSIS);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione c/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., per avere il giudice di secondo grado errato nel non ritenere provato dalla ricorrente il nesso causale tra in bene in custodia (rampa di scale) e l’evento dannoso (caduta), affermando che lo stesso fosse dovuto a circostanze estrinseche all’attività della Struttura (custode), là dove l’assenza del corrimano in una parte della rampa di scale all’interno della struttura ospedaliera integra, di per sè, elemento più che idoneo a dimostrare la sussistenza dell’anzidetto nesso eziologico;

a.1) il motivo è inammissibile (anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1). La decisione del Tribunale (innanzi sintetizzata) è, infatti, armonica rispetto al principio per cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia resistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n. 2660/2013, Cass. n. 21212/2015).

Peraltro, le censure di violazione dell’art. 2697 c.c. non sono veicolate alla stregua dei criteri indicati da Cass., S.U., n. 16598/2016 e rimane su un piano di genericità l’assunto che sostiene che sarebbe indifferente il punto in cui si sarebbe verificata la caduta (cfr. Cass., S.U., n. 7074/2017).

b) con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale omesso di valutare i fatti emersi in sede istruttoria, quali: a) il dovere di diligenza incombente sulla Struttura Sanitaria convenuta in ordine alla manutenzione dei propri spazi e alla sorveglianza degli stessi; b) l’effettivo status dei luoghi; e) la successiva collocazione del corrimano nel punto della scala in cui lo stesso mancava; d) la tipologia del soggetto danneggiato, ossia un paziente che confida nella sicurezza dello stabile ove è ubicata la ASL;

b.1) il motivo è inammissibile, giacchè – prima ancora della inconsistenza delle doglianze su) b) e c) (in quanto i fatti dedotti sono stati esaminati dalla Corte territoriale) e della inammissibilità di quelle sub a) e d) (che non alludono a fatti, bensì a valutazioni) – la ricorrente non ha dimostrato, in base ad idonea e congruente indicazione del contenuto della decisione di primo grado in raffronto con quella di appello, che la sentenza di gravame ha confermato quella di primo grado in forza di ragioni, inerenti a questioni di fatto, differente da quelle fatte proprie dal Giudice di pace (tra le altre, Cass. n. 26774/2016); e ciò al fine della proponibilità (in difetto non consentita) del motivo di denuncia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come previsto dall’art. 348-bis c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis per essere l’appello, nella specie, iniziato nell’anno 2014.

c) con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 e della L. n. 228 del 2012, art. 17, per avere il giudice di secondo grado errato nel non compensare le spese del giudizio;

c.1) il motivo è inammissibile, in quanto il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi del predetto art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi (Cass. n. 24502/2017). Del resto, proprio in ragione di detta discrezionalità, il giudice di merito non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., S.U., n. 14989/2005).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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