Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32637 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 17/12/2018), n.32637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22358- 2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, ALBERICO II 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

Contro

D.S.M.C., B.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO, presso lo studio dell’avvocato

AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentati e difesi da se medesimi;

– controricorrenti –

Contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ALBERICI, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO BERTI;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 13 febbraio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.G. ha proposto ricorso per cassazione contro B.M. e D.S.M.C., nonchè contro la Fondiaria Sai s.p.a. e la Allianz Subalpina s.p.a., avverso la sentenza del 13 febbraio 2015, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il suo appello principale ed accolto l’appello incidentale del B. e della D.S. parzialmente riformando la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Ancona.

2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi le due società intimate e con un terzo controricorso congiuntamente il B. e la D.S..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti.

5. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si lamenta per tre volte “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); nullità della sentenza per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

2. Nella proposta del relatore i motivi e, dunque, il ricorso sono stati ritenuti inammissibili, precisandosi anche in ossequio al noto Protocollo stipulato fra il Primo Presidente e il C.N.F. nel dicembre del 2016 la giurisprudenza pertinente ai rilievi di inammissibilità.

Essi sono stati, in particolare, motivati rilevando che:

a) i quattro motivi sono illustrati senza il rispetto dell’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (siccome individuato a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. n. 28547 del 2008; successivamente, ex multis, Cass. Sez. un. n. 7161 del 2010 e Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 nonchè Cass. n. 7455 del 2013);

b) i quattro motivi sono dedotti senza il rispetto di quanto Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 hanno individuato come possibile contenuto del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Ebbene, il Collegio rileva che, di fronte al contenuto della proposta e tanto più in quanto erano stati formulati rilievi similari nei controricorsi, parte ricorrente non ha ritenuto di depositare memoria per contraddire sulla proposta.

Ne segue che, evidentemente, ha reputato di non potere obiettare alcunchè al tenore della proposta.

Il Collegio ritiene che il dovere motivazionale si possa esprimere con la mera enunciazione che si condivide la valutazione della proposta, senza che occorra spiegare perchè, atteso che, di fronte alla provocazione del contraddittorio sul suo contenuto, specificamente evocativo di principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, la ricorrente si è astenuta dallo svolgimento di attività difensiva volta ad evidenziare come e perchè, a suo avviso, la valutazione della proposta fosse errata. Tanto avrebbe potuto e dovuto dimostrare spiegando, previa considerazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, perchè essi non giustificherebbero l’inammissibilità del motivo.

In ogni caso, il Collegio condivide pienamente le ragioni della proposta del relatore, appoggiata su riferimenti espressi alla giurisprudenza di questa Corte.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore di ognuna delle parti resistenti (intendendosi i B.- D.S. unitariamente).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna delle due società resistenti e dei resistenti B.- D.S., in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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