Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32631 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18600/2013 R.G. proposto da:

E.D.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,

dall’Avv. Lopardi Gabriella, con domicilio eletto presso lo studio

dell’Avv. Giovannelli Alessia in Roma, viale Angelico, n. 32;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, n. 53/02/13, depositata in data 11 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Dott. D.F.E., medico convenzionato con il S.S.N., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 53/02/13, depositata in data 11 febbraio 2013, che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, che aveva rigettato il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta di rimborso dell’Irap che assumeva indebitamente versata negli anni d’imposta dal 2005 al 2009.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Considerato che:

1.Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denunciano che il giudice a quo sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, art. 16 comma 2, e artt. 22,49 e 53, poichè ha dichiarato inammissibile l’appello, notificato all’Ufficio il 19 aprile 2012, a causa della tardiva costituzione dell’appellante contribuente, avvenuta, con deposito dell’atto presso la CTR, il 21 maggio 2012, ovvero dopo oltre trenta giorni dalla data della predetta notifica, e quindi in violazione del termine legale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, predetto. Tuttavia, allega il ricorrente, il termine decadenziale di 30 giorni, calcolato dal 19 aprile 2012, scadeva sabato 19 maggio 2012 ed era quindi prorogato, per effetto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al giorno non festivo immediatamente successivo, ovvero a lunedì 21 maggio 2012, data nella quale l’appellante si è effettivamente costituito, depositando il ricorso presso la CTR.

Pertanto, la CTR non avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile, ma avrebbe dovuto procede alla sua decisione nel merito.

Il ricorso è fondato.

Infatti, questa Corte (Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452) ha già avuto modo di chiarire che, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione). Si legge nella motivazione della citata pronuncia che: ” Del resto, in un procedimento a carattere impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. n. 9329 del 2010). Dunque, per tale via si riconduce a unità l’intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell’atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l’ufficiale giudiziario (originale dell’atto notificato), sia mediante consegna diretta all’amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevi mento. “.

In coerenza con tale principio, con riferimento all’appello nel processo civile ordinario, è stato altresì precisato che ” Il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione.” (Cass., 29/01/2016, n. 1662. Conformi, Cass., 20/04/2010, 9329; Cass., 15/02/2017, n. 4020).

Nel caso di specie, è pacifico (risultando dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni di ambedue le parti) che la notifica nei confronti dell’appellato Ufficio si è perfezionata il 19 aprile 2012.

Computato da tale data, il termine decadenziale di 30 giorni cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 scadeva quindi sabato 19 maggio 2012 ed era perciò prorogato, per effetto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (quest’ultimo applicabile ratione temporis L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58, comma 3, ai procedimenti pendenti alla data dell’1 marzo 2006) al giorno non festivo immediatamente successivo, ovvero a lunedì 21 maggio 2012, data nella quale l’appellante si è effettivamente costituito, depositando il ricorso presso la CTR, così rilevato nella sentenza impugnata e non controverso..

Va quindi accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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