Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32628 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 12/12/2019), n.32628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7758/2013 proposto da:

Agenzia delle entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente-

Colli Sereni srl in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

sezione di Verona n. 102/15/12 depositata il 6/09/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 14/05/2019.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR del Veneto sezione di Mestre n. 102/15/12 depositata il 6/09/2012. La vicenda scaturisce dalla richiesta della società “Colli Sereni srl” di restituzione della somma di Euro 33.407,00 versatRin seno alla procedura di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9-bis, con riferimento agli anni d’imposta 2000,2001 e 2002. La contribuente aveva interamente corrisposto quanto dovuto ex art. 9 (c.d. condono tombale) così perfezionando la relativa procedura. Aveva, invece, versato solo la somma di Euro 30.000,00 come prima rata per la definizione dei ritardi e degli omessi versamenti di cui all’art. 9-bis, ma non anche le due rate successive, con conseguente decadenza dal beneficio condonistico.

Venuta meno tale prospettiva, l’Amministrazione aveva emesso le cartelle relative alle imposte dovute, peraltro regolarmente pagate dalla società.

Avverso il silenzio rifiuto, da parte dell’Ufficio, sulla sua istanza, la società aveva adito la CTP di Verona, che accoglieva il ricorso sul presupposto che la richiesta fosse stata tempestiva perchè presentata nell’ordinario termine decennale di prescrizione.

L’appello dell’Amministrazione a tale decisione veniva rigettato con la sentenza impugnata innanzi a questa Corte.

Il ricorso dell’Ufficio è basato su due motivi:

Con il primo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso la CTR di indicare la data da cui far decorrere il termine decadenziale entro cui presentare l’istanza di rimborso.

Non ha resistito con controricorso la società Colli Sereni r.l.

Diritto

CONSIDERATO

La parte, come detto, ha chiesto il rimborso della somma di Euro 30.000,00 relativa al’primo rateo del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, dal quale era decaduto.

E’ da evidenziare che le istanze di rimborso hanno una disciplina specifica dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 ed è quindi ad essa che è necessario ricondurre il caso in esame.

Pertanto, alla stregua di tale disposizione, la domanda è tardiva giacchè è stata presentata decorso il termine di 48 mesi, a far tempo dal versamento della somma di cui si chiede la restituzione. E’, infatti, pacifico che l’istanza di rimborso è del 25/11/2009, successiva, quindi, allo spirare (in data 16/4/2008) del termine previsto dall’art. 38, ma anche del più breve termine biennale (scaduto il 16/4/2006) di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ove lo si ritenesse applicabile.

Non è, invece, ipotizzabile che il termine decadenziale possa decorrere da una data diversa da quella del versamento del rateo, atteso il chiaro tenore letterale del citato art. 38.

Non è perciò condivisibile l’assunto della CTR laddove ritiene di poterlo far decorrere dal versamento dell’intero importo delle cartelle, emesse a carico della società a seguito della decadenza dal condono.

Il giudice regionale ha ritenuto di dover individuare in tale momento il dies a quo perchè solo da esso il contribuente potrebbe verificare se l’ammontare della rata versata, della quale si ritiene creditore, sia stata computata o meno nelle cartelle successivamente emesse, onde evitare un doppio pagamento.

La tesi della CTR non appare però compatibile con il richiamato art. 38 che, come detto, non lascia adito al dubbio che il dies a quo da considerare sia quello del versamento della somma di cui si chiede la restituzione.

La Commissione, assume, implicitamente, che le cartelle emesse, a seguito della decadenza dal beneficio, debbano tener conto, nel calcolo dell’imposta dovuta, dei ratei versati per il condono non perfezionato, provvedendo ad espungerli. Non è però dato individuare quali riferimenti normativi prevedano un meccanismo siffatto.

Nè è ipotizzabile, il rischio di un doppio pagamento, come paventato dalla commissione territoriale a motivo della sua decisione. L’ordinamento, infatti, per prevenire eventualità del genere, ha previsto il rimedio di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, purchè il contribuente se ne avvalga nel termine decadenziale fissato.

La società, peraltro, ben sapeva, stante la chiara disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 39-bis, comma 1, che il beneficio esigeva, per la sua fruizione, l’intero versamento di quanto dovuto sia pure in tre rate di pari importo. Pertanto, non avendo la società versato, nel termine fissato, la rata successiva alla prima, era consapevole d’essere incorsa nella decadenza dalla procedura condonistica ed avrebbe potuto, nulla ostandovi, inoltrare la sua richiesta di restituzione dell’unico rateo corrisposto, entro 48 mesi dal suo versamento.

Il ricorso va, quindi, accolto. La sentenza va cassata con rinvio alla CTR del Veneto, Sezione staccata di Verona, in diversa composizione, perchè rivaluti la controversia alla luce dei principi di diritto individuati in motivazione, nonchè per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto sezione staccata di Verona in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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