Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32627 del 17/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 17/12/2018), n.32627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23230-2017 proposto da:
C.G., in proprio e nella qualità di erede di
CO.PE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE 5,
presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAVUOTO PELLEGRINO;
– ricorrente –
contro
L.G., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato NAPOLETANO ANTONIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2409/2017 della CORTE NAPOLI, depositata il
01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del
20/09/2018 dal Consigliere FEDERICO.D’APPELLO di di consiglio non
Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1 La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2409/2017, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risoluzione della donazione della nuda proprietà di alcuni beni immobili donati dall’attrice, CO.Pe., ai signori L.G. e M.F..
La Corte d’Appello, in particolare, ha rilevato l’intervenuta mutatio libelli della domanda in corso di causa, sostenendo altresì che l’atto di donazione contenente una clausola modale, non potesse essere risolto in forza di una clausola risolutiva espresso, perchè non compatibile con la ratio di un atto di liberalità.
2 Avverso tale sentenza ricorre, con quattro motivi, C.G., in proprio e quale erede di CO.Pe..
Resistono L.G. e M.F..
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.
In prossimità derodierna adunanza entrambe le parti hanno depositato
memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Come esposto dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., l’esame del ricorso originale depositato consente di rilevare che esso contiene l’adeguata esposizione del fatto processuale ex art. 366 c.p.c..
Non sussiste dunque la manifesta inammissibilità del ricorso e la causa va rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018