Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32627 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 12/12/2019), n.32627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23538/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Associazione Sportiva Roma s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

A. Caroncini n. 51 presso lo studio associato Simonetti, Persico,

Scivoletto, rappresentata e difesa dall’avv. Persico Giuseppe,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/14/11 della Commissione tributaria

regionale del Lazio in Roma, depositata in data 12 luglio 2011;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Mastroberardino Paola che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Rocchitta Giammario per la ricorrente;

udito l’avv. Persico Giuseppe per la controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato, per la parte relativa a sanzioni e interessi, la cartella di pagamento n. 097 2008 00904907 28 di complessivi Euro 1.816.138,01 con cui era stato recuperato e sanzionato l’omesso versamento della seconda rata di condono dovuta dalla società Associazione Sportiva Roma p.a. a seguito di presentazione della dichiarazione integrativa per anni pregressi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8.

2. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; la Associazione Sportiva Roma s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 9-bis, della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e con la L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere la CTR erroneamente limitato il thema decidendum alla sola valutazione soggettiva del comportamento della contribuente, escludendo la fondamentale questione dell’applicabilità o meno alla specie della proroga prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 45, comma 2, che era stata espressamente invocata dalla contribuente per giustificare la tempestività del versamento della rata del condono del 2002; e per avere erroneamente invocato ragioni del tutto inconferenti a giustificazione del preteso errore, quali la confusione normativa in materia, l’affidamento incolpevole del contribuente e la forza maggiore.

b) Secondo motivo: “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per avere la CTR erroneamente motivato sui punti oggetto di contestazione nel primo motivo.

2. La controricorrente invita la Corte a controllare la tempestività del ricorso per cassazione ad essa notificato e ne chiede l’inammissibilità e il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. In via preliminare si deve rilevare come il ricorso sia tempestivo, posto che per il notificante a mezzo posta rileva la data di richiesta di notificazione, e non quella di consegna al destinatario (Corte costituzionale n. 477 del 2002; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13338 del 01/06/2010).

5. I due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

6. La sentenza impugnata, a dispetto della premessa in cui afferma di doversi disinteressare dell’applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, alla fattispecie di pagamento di rata di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 8, finisce appena dopo con il riconoscere che la norma invocata dalla contribuente a giustificazione della tempestività del pagamento della rata di condono non trova applicazione. E, in effetti, tale inapplicabilità è stata affermata da questa Corte in vari precedenti, che vanno ribaditi, nel senso che in tema di condono fiscale, la definizione agevolata di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 45, non può avere ad oggetto le rate di una precedente istanza di definizione, presentata ai sensi della medesima norma, rimaste insolute (Sez. 5 n. 22065 del 24/10/2011; id. n. 14993 del 08/06/2018).

7. In effetti la sentenza impugnata, consapevole di questo esito, tenta di limitarne le conseguenze, con argomentazioni che tuttavia appaiono del tutto incongrue ai fini che si propongono.

8. La questione della confusione normativa che avrebbe indotto in errore la contribuente e legittimato l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 consiste in un evidente paralogismo, giacchè non dimostra affatto il suo presupposto logico: ovvero che vi fosse oggettiva incertezza sulla possibilità di condonare un condono, circostanza che dagli albori della scienza tributaria è sempre stato negato; inoltre, la questione dell’incolpevolezza dell’errore ai fini dell’esenzione da sanzioni e interessi deve essere introdotta dalla parte e non rilevata ex officio dal giudice e nella fattispecie la CTR non indica quando, come e dove la questione sia stata sollevata dalla contribuente, sicchè si deve concludere che la stessa sia stata illegittimamente rilevata officiosamente dal giudicante (Cass. n. 17195 del 26/06/2019).

9. Parimenti, la questione dell’affidamento del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo interpretativo dell’Amministrazione finanziaria, propria della L. n. 212 del 2000, art. 10, appare ancora illegittimamente rilevata ex officio e, in ogni caso, è palesemente inapplicabile alla specie, ove l’ostatività del doppio condono richiama l’inderogabilità della normativa tributaria, a fronte della quale non v’è spazio per alcun affidamento (Cass. Sez. 5 n. 8514 del 27/03/2019).

10. Ancora illegittimamente rilevata in via officiosa, quanto del tutto sfornita di alcun addentellato ai fatti dedotti in lite e alle prove versate per sostenere l’assunto, è la questione della situazione di temporanea illiquidità della società contribuente, addirittura valutata in sentenza come causa di forza maggiore impediente l’adempimento dell’obbligo tributario.

11. La sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

12. Le spese di lite delle fasi di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al presente grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso proposto dalla Associazione Sportiva Roma s.p.a. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS); dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito e condanna la Associazione Sportiva Roma s.p.a. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente grado che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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