Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32626 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 12/12/2019), n.32626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15692/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Blu Trade s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2011 della Commissione tributaria regionale

del Veneto in Venezia-Mestre, depositata in data 3 maggio 2011;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Mastroberardino Paola che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Rocchitta Giammario per la ricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pretesa erariale contenuta nell’avviso di accertamento n. 848030101153/2007 relativo a maggior reddito a fini Irpeg e Irap per l’anno di imposta 2000 impugnato dalla società Blue Trade s.r.l. in liquidazione, fondato sulla contestazione di indeducibilità di costi relativi a operazioni inesistenti e comunque elusive.

2. Il giudice di appello, per quanto ancora in questa sede rileva: a) ha ritenuto che dalle prove in atti emergesse l’esistenza tanto della società inglese Young Ambassador Enterprises LTD, quanto delle relative operazioni fatturate; b) ha ritenuto corretta la contabilizzazione di costi derivanti dal pagamento di due professionisti che avevano assistito la contribuente nell’assunzione del concordato fallimentare della società Manifatture Italiane s.r.l.;

c) ha ritenuto provata la legittimità della plusvalenza derivante dalla cessione alla Laguna Group s.r.l. delle partecipazioni detenute dalla contribuente nel capitale della società Service Company s.r.l.;

d) ha annullato una ripresa a fini Iva per un importo di Lit. 233.754.586 rilevando la tardività dell’avviso, non essendo applicabile la proroga biennale dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, stante l’illegittimità del condono IVA affermata in sede comunitaria.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi; l’intimata Blu Trade s.r.l. in liquidazione non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo che la sentenza non avrebbe specificato a quali elementi probatori si riferisse quando ha ritenuto provata tanto l’esistenza della società inglese Young Ambassador Enterprises LTD, quanto l’attività di intermediazione remunerata nella fattura contestata relativamente al procacciamento di acquirenti della partecipazione detenuta dalla ricorrente nella società Service Company s.r.l.

b) Secondo motivo: “Omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo che la sentenza non avrebbe fornito alcuna spiegazione della ritenuta economicità dell’operazione, alla luce delle contestazioni mosse dall’Ufficio che evidenziavano specificamente la sproporzione tra il compenso asseritamente corrisposto alla società inglese e il valore della partecipazione intermediata e l’insussistenza di alcuna riduzione di tale compenso, affermata apoditticamente dalla sentenza di primo grado.

c) Terzo motivo: “Insufficiente o comunque contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per avere la CTR affermato che la procedura di concordato fallimentare della Manifatture Italiane s.r.l. si sarebbe conclusa nell’anno 2000, senza fornire all’uopo alcuna spiegazione degli elementi che avrebbero consentito di pervenire a siffatta conclusione, tenuto conto che la procedura di concordato era stata omologata nell’anno 1999.

d) Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 130, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere la CTR erroneamente applicato l’art. 130 della legge fallimentare (all’epoca vigente) che individuava come termine di chiusura della procedura di concordato fallimentare e quello dell’emanazione della sentenza di omologazione, a nulla rilevando l’eventuale impugnazione di detta pronuncia o il decorso dei termini per l’eventuale impugnazione.

e) Quinto motivo: “Violazione del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 10 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere la CTR rilevato la decadenza dell’avviso, giacchè la sentenza della Corte di Giustizia CEE 17 luglio 2008 nella causa C-132/06 non poteva essere ritenuta rilevante ai fini della applicabilità o meno all’imposta IVA della proroga biennale dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati. La questione attiene alla valutazione dell’esistenza della società Young Ambassador Enterprises LTD e della verosimiglianza dell’importo del compenso corrisposto per l’incarico da essa espletato per conto della contribuente e da quest’ultima contabilizzato a costo. Sul punto la CTR risulta avere fornito una motivazione, sicchè va respinta la doglianza di inesistenza o apparenza sollevata dalla censura sul punto. Invero il giudice di appello, dopo aver riassunto in parte descrittiva la valutazione compiuta sul punto dal giudice di primo grado, ha confutato le doglianze dell’appellante richiamando la documentazione prodotta sul punto in primo grado (specificamente riferita all’atto costitutivo e allo statuto della società inglese) al fine di respingere l’allegazione di inesistenza della detta società e ha poi argomentato l’infondatezza anche della dedotta antieconomicità dell’operazione di intermediazione nella cessione delle partecipazioni, rinviando alla documentazione depositata (evidentemente anche al contratto stipulato tra le parti, cui il motivo di appello faceva cenno, sebbene al fine di contestarne la precisione dell’oggetto) al fine di dimostrare la congruità del compenso pattuito. Tale essendo il contenuto della motivazione resa, va evidenziato che essa, per quanto sintetica, non può certo dirsi apparente, giacchè, dalla lettura della sentenza, è ben possibile comprendere quale sia la documentazione cui la sentenza rinvia, tenuto conto proprio delle doglianze del motivo di appello sul punto formulato, che faceva riferimento al contratto stipulato tra le parti, e delle motivazioni fornite sulla economicità dell’operazione dalla sentenza di primo grado, espressamente condivise da quella di appello. Ciò che in effetti le due censure intendono ottenere è una diversa valutazione del materiale probatorio esistente e versato in atti; ma tale esito non può essere affidato a questa Corte, giacchè la valutazione delle prove appartiene all’esclusiva competenza del giudice del merito e il controllo in questa sede si limita alla verifica della riconoscibilità, sufficienza e intrinseca coerenza della motivazione resa sul punto, nella specie si ripete tutte sussistenti.

4. Il terzo e il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati. La sentenza di appello, dopo aver enucleato con chiarezza il contenuto del motivo di appello relativo all’attività di consulenza professionale connessa all’assunzione del fallimento Manifatture Italiane s.r.l., ne confuta il fondamento affermando che la procedura si è conclusa nell’anno 2000. Nel riportare il contenuto motivo di appello, la CTR riferisce che l’Agenzia lamentava come fosse “ovvio” che l’attività dei professionisti dovesse essersi svolta prima della sentenza di omologazione, a nulla rilevando che la pronuncia non fosse ancora passata in cosa giudicata, trattandosi di sentenza immediatamente esecutiva. Tali essendo, siccome in alcun modo contestati dall’odierna ricorrente, i limiti del devoluto in appello sul punto, appare evidente che, allorchè la CTR ha affermato che la procedura si è “conclusa” nell’anno 2000, ha evidentemente inteso confutare la doglianza in appello, tanto sul punto che vi fosse la pretesa ovvietà della conclusione precedente, quanto in relazione al procrastinarsi della procedura oltre l’omologazione, ancora una volta richiamando i documenti versati in atti con riferimento allo specifico punto in esame. Va, in proposito, rilevato che la circostanza che la procedura di concordato fallimentare prosegua anche dopo l’omologazione, sebbene con effetti limitatati, è stato condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di questa Corte nella vigenza dell’abrogato art. 130 L. fall., applicabile alla fattispecie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1898 del

15/07/1966; id. n. 3045 del 29/10/1971). Da tanto deriva l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso.

5. Il quinto motivo è fondato, dovendo aderirsi alla giurisprudenza di questa Corte che ha rilevato come la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni interne sul condono in relazione all’IVA non incide sulla proroga dei termini per l’accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 a; proroga prevista proprio per consentire all’Amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono senza pregiudizio per l’esercizio del potere accertativo nelle ipotesi nelle quali, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non possa realizzarsi la definizione premiale (Sez. 5, n. 17621 del 05/07/2018; id. 24014 del 24/11/2016).

6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA