Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32625 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. un., 17/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19157/2017 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente ­-

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

57, presso lo studio dell’avvocato DORANGELA DI STEFANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5977/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

uditi gli avvocati Ilia Massarelli per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Dorangela Di Stefano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che, disapplicato il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 21/6/2011 con cui era stato soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, aveva revocato l’incarico dirigenziale di livello generale attributo a C.B. nell’ambito del dipartimento soppresso, con ordine di reintegra del ricorrente ad incarico equivalente e condanna a pagare le differenze retributive e contributive dal 21/6/2012, detratto quanto percepito.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la verifica della legittimità del citato DPCM era meramente incidentale.

Ha esposto che il C. era dirigente di II fascia della Protezione civile con incarico conferitogli il 17/1/2011 per tre anni di livello generale di coordinatore dell’ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi nell’ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo; che con DPCM del 21/6/2012 era stato disposto l’accorpamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo con altra struttura della Presidenza e che pertanto era stato revocato l’incarico dirigenziale generale assegnato al C..

Secondo la Corte d’appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva il potere di sopprimere, con un proprio provvedimento organizzativo, un dipartimento che trovava diretta fonte costitutiva nella legge.

Ha rilevato, infatti, che il D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 7, (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,)non contemplava più, a differenza della precedente L. n. 400 del 1988, il potere della Presidenza di costituire dipartimenti e ciò in quanto era lo stesso testo legislativo ad istituire dipartimenti, come emergeva dall’esame del testo integrale (cfr artt. 3, 4, 6), con la conseguenza che il legislatore aveva riservato a sè la facoltà di istituirli.

Ha, poi, osservato che successivamente il D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) aveva attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di turismo ed aveva previsto per l’esercizio di tali funzioni l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,articolato in due uffici dirigenziali di livello generale “in attesa di provvedimenti di riorganizzazione”. Secondo la Corte d’appello tale disposizione era in linea con l’ordinamento della Presidenza con cui il legislatore aveva riservato a sè la facoltà di istituire dipartimenti ed ha sottolineato che il D.L. n. 262 del 2006, art. 1, citato, con l’uso dell’espressione “in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione”, non poteva fondare il potere della Presidenza di istituire dipartimenti in quanto detta norma doveva essere letta con riguardo ai poteri riconosciuti dal D.Lgs. n. 303, art. 7, limitati alla possibilità di individuare il numero massimo di uffici in cui si articolava ogni dipartimento.

La Corte, pertanto, confermata la disapplicazione del D.P.C.M. 12 giugno 2012, ha ribadito che la revoca dell’incarico al C. doveva ritenersi illegittima.

Circa le conseguenze la Corte ha rilevato che la Presidenza non aveva impugnato l’ordine di reintegra in incarico equivalente con condanna al pagamento delle differenze retributive; che non aveva contestato in appello che,nelle more a seguito della pronuncia collegiale, il C. era stato immesso nell’incarico di dirigente dell’ufficio per le politiche del turismo nell’ambito del dipartimento degli affari regionali, il turismo e lo sport; che tale incarico gli era stato successivamente revocato per essere le funzioni in materia di turismo assegnate al Ministero per i beni culturali e che il C. era stato poi assegnato ad incarico dirigenziale non generale di coordinatore del servizio controllo interno,nell’ambito del dipartimento della protezione civile. Secondo la Corte, pertanto, nulla doveva essere esaminato e valutato a riguardo fatti successivi.

Ha,infine, rigettato la domanda del C. di condanna al risarcimento del danno alla carriera con il quale il ricorrente lamentava il mancato raggiungimento della fascia superiore di primo livello trascorsi tre anni. Secondo la Corte il C. avrebbe dovuto fornire elementi per ritenere non meramente ipotetica la possibilità di conseguire l’acquisizione della prima fascia.

2. Avverso la sentenza ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri con tre motivi. Resiste il C. con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la Presidenza del Consiglio rinnova l’eccezione di difetto di giurisdizione. Deduce che il dirigente lamentava la cessazione dell’incarico a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 21 giugno 2011, il quale era un atto organizzativo con cui la PA aveva stabilito le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, a fronte del quale il C. aveva una posizione di interesse legittimo.

4.Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 7, del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 19 bis, come modificato con D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006.

5. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione. La Corte non ha valutato che la sentenza del Tribunale era stata impugnata integralmente compreso il capo riguardante la reintegra.

6. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, di cui al primo motivo del ricorso, è infondata.

7. Com’è noto, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, ha devoluto “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, (per il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ( )”.

Sono rimaste “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro (di diritto pubblico)” (art. 63, comma 4).

8. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha affermato che, poichè la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016).

9.Questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta, invece, alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., S.U., n. 3052 del 2009; Cass., S.U., n. 22733 del 2011; Cass., S.U., n. 25210 del 2015).

10. Nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole della revoca dell’incarico dirigenziale di livello generale a lui attributo sul presupposto dell’illegittima soppressione da parte della Presidenza del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, effettuata con il D.P.C.M. 21 giugno 2011.

Il suddetto provvedimento di revoca dell’incarico costituisce atto di natura privatistica, di micro organizzazione, riguardando la gestione del rapporto di lavoro del dipendente con la P.A., assunto in c.nza di rapporto, da devolversi alla giurisdizione ordinaria ancorchè venga in questione un atto amministrativo presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, che il giudice ordinario può disapplicare. Il ricorrente fa valere, dunque, il suo diritto a mantenere la qualifica di dirigente generale venuta meno per l’assoluta ed insanabile illegittimità della soppressione del dipartimento effettuata con il D.P.C.M. 21 giugno 2011, provvedimento che viene in considerazione solo quale presupposto della gestione del rapporto giuridico e non già quale oggetto diretto ed immediato della pretesa.

11. Per le considerazioni che precedono, rigettato il primo motivo del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio deve, pertanto, proseguire davanti alla sezione lavoro per l’esame degli altri motivi e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette il giudizio alla sezione lavoro per l’esame degli altri motivi ed anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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