Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32624 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13386/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

– Ricorrente –

contro

T.M., rappresentato e difeso da ll’avv.to Alessandra

Stasi, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Regina Margherita

n. 262, presso lo studio dell’avv.to Luigi Marsico, in virtù di

procura in margine al controricorso.

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (di

seguito, per brevità CTR) n. 36/26/13 della Puglia, depositata il

11/03/2013

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

10/10/2019, dal Consigliere Dott. Rosita D’Angiolella;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Fabrizio Urbani Neri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento (OMISSIS), l’Ufficio rideterminava la posizione reddituale di Tedesco Michele, esercente attività di riparazione meccaniche di autoveicoli, avendo rilevato che il reddito d’impresa da questi dichiarato, per l’anno 2005 (pari ad Euro 1.075,00, con una perdita di esercizio di Euro 75.316,00), appariva viziato da logica antieconomica.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado deducendo l’illegittimità e l’erroneità dell’avviso, in quanto basato su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate. In tale giudizio, l’Amministrazione controdeduceva che l’accertamento era del tutto legittimo, mentre il contribuente non aveva offerto prova delle sue contestazioni (incremento delle spese del personale, valore crescente dei beni strumentali, rilevanza delle spese di materie prime; rilevanza delle spese relative ai contributi previdenziali, spese per l’acquisto servizi; cessazione del rapporto con il principale cliente).

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente.

La Commissione Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione di Foggia, respingeva l’appello dell’Ufficio e accoglieva l’appello incidentale del contribuente, sulle spese di lite.

L’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale di cui in epigrafe, deducendo unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il contribuente, il quale, a ridosso dell’udienza, ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria, deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36,57,58, avendo la Commissione di secondo grado fatto erronea applicazione di dette norme, compiendo un accertamento illogico e illegittimo, non avendo considerato la gestione antieconomica dell’impresa, dimostrata sulla base di dati posti a base dell’accertamento.

2. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

3. La Commissione di secondo grado ha annullato l’avviso di accertamento ritenendo idonea la prova contraria offerta dal contribuente per escludere la presunzione di gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale del contribuente.

4. Va premesso che l’accertamento fiscale da cui muove la presente controversia, è un accertamento di tipo analitico-induttivo, accertamento che origina dall’analisi dei costi sostenuti ed esposti in contabilità dall’impresa, per giungere a ritenere insufficienti i ricavi dichiarati (nella specie relativi all’anno 2005) e ciò anche sulla base dei ricavi e delle spese applicati in esercizi consimili relativi a diverse annualità.

5. Orbene, il ragionamento seguito dai secondi Giudici è immune dalle censure prospettate, considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene che, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, i ricavi possano essere ritenuti falsi anche in base alla loro sproporzione, per difetto, rispetto ai costi e che, in tale contesto, sia possibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20422 del 21/10/2005, Rv. 585383-01, secondo cui l’accertamento analitico-induttivo, è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione).

6. In particolare è stato da tempo chiarito che “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014, Rv. 632351-01); egualmente, in materia di IVA, è stato soggiunto che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (cfr., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; eadem, Sez. 5. Ordinanza n. 25217 del 11/101/2018).

7. Nella specie, la CTR ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha fondato il suo ragionamento sulla prova logica afferente al tipo di accertamento analitico-induttivo, ritenendo, in base agli elementi acquisti, che il contribuente avesse fornito la prova contraria alla tesi dell’Ufficio, così dimostrando la veridicità della dichiarazione.

8. Nè, in tale sede è ammissibile introdurre una nuova valutazione dei fatti oggetto del giudizio di merito, come sembra voler proporre, surrettiziamente, la ricorrente Amministrazione, nella parte in cui assume che una corretta valutazione degli elementi circostanziali emergenti nella fattispecie (quali – v. pagina 17 del ricorso – la trentennale attività di impresa, il trend crescente delle spese del personale, l’assenza di altri forniti di reddito, la dimensione dei locali dello svolgimento dell’attività di impresa, etc.), avrebbe dovuto portare la Commissione a concludere per l’antieconomicità della gestione economica d’impresa.

9. Ed invero, il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.” (così, Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792-01;cfr. altresì, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

10. Il ricorso va dunque rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione erariale e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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