Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32621 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 12/12/2019), n.32621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI MARCO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8226/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Equoland s.c.a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa

-non costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 235, depositata il 26 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2019

dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-Equoland s.c.a.r.l impugnava l’atto di contestazione sanzioni emesso dall’Ufficio delle dogane di La Spezia per l’importo di Euro 2.299,54 a titolo di sanzione per omesso versamento dell’Iva all’importazione di merci apparentemente destinate al deposito fiscale della Franco Vago s.p.a. ma in realtà mai in questo introdotte materialmente.

1.1- La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 574/4/2011 ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Equoland, determinando la sanzione applicabile nella misura più favorevole al contribuente del 3% ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis. Ha proposto appello l’Ufficio. La Commissione Tributaria della Liguria, con sentenza n. 235/2015 pubblicata il 26 febbraio 2015, ha rigettato l’appello ritenendo che la sentenza di primo grado abbia applicato correttamente la sanzione prevista per ritardato pagamento.

1.2-L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo e chiede cassarsi parzialmente la sentenza impugnata, vinte le spese. La contribuente non si costituisce in giudizio. La causa viene decisa nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2019.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis e art. 13, comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto applicabile la norma del predetto art. 6, comma 9 bis, che riguarda solo l’irregolare assolvimento dell’Iva “interna” mentre nel caso in esame trattasi di omesso versamento dell’Iva all’importazione, sanzionabile ai sensi dell’art. 13 nella misura del 30%.

3.- Il ricorso è inammisibile. Con riferimento alla sanzione amministrativa per la mancata introduzione delle merci nel deposito doganale, questa Corte ha già deciso (Cass. Sez. V n. 3102 del 1 febbraio 2019) che la legge comunitaria non osta alla previsione di un deposito fiscale che come quello italiano è stato predisposto ad un più efficace controllo IVA, con la conseguenza che deve riconoscersi al Paese membro il potere di comminare sanzioni in caso le merci importate non siano state materialmente immesse nello stesso; tali sanzioni però, secondo il giudice unionale, debbono essere “appropriate” in relazione alla gravità della violazione ed ai suoi effetti, spettando al giudice nazionale apprezzare ciò nel merito (Corte di Giustizia sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-272/13).

3.1- La sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado ha ritenuto sproporzionata la sanzione erogata nella misura fissa del 30 % per il ritardato pagamento, ed ha applicato invece la sanzione nella misura del 3% dell’imposta irregolarmente assolta, ritenendola appropriata trattandosi di mero ritardo nel pagamento, con regolare riscossione dell’imposta. Il giudice del merito, pertanto, ha già effettuato una valutazione di proporzionalità della sanzione erogabile nel caso concreto, che non ha costituito oggetto di censura da parte della ricorrente. Quest’ultima si è limitata a contestare l’applicabilità del referente normativo utilizzato dal giudice a quo, ma non anche l’appropriatezza della sua valutazione, nel senso precisato dalla giurisprudenza unionale, omettendo per altro il riferimento ad altre circostanze che potessero dimostrarne l’erroneità. Sotto tale aspetto pertanto il ricorso si rivela inammissibile perchè privo di specificità.

4.- Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronunzia sulle spese processuali, non essendosi costituita Equoland in questo giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA