Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32620 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 12/12/2019), n.32620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI NOCERA Viscido – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8225/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Cristalleria CAM 74 di A.A. & C. s.n.c., rappresentata

e difesa dagli avvocati Turci Marco, Vianello Raffaella e Fruscione

Alessandro ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del

terzo, alla via Giambattista Vico n. 22, giusta mandato speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 236, depositata il 26 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2019

dal Consigliere Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La Cristalleria CAM 74 di A.A. & C. s.n.c., corrente in San Giovanni Valdarno (AR), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava l’atto di contestazione sanzioni emesso dall’Ufficio delle dogane di La Spezia per l’importo di Euro 610,11 a titolo di sanzione per omesso versamento dell’Iva all’importazione di merci apparentemente destinate al deposito fiscale della F.V. s.p.a. ma in realtà mai in questo introdotte materialmente.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 48/4/2011 ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Cristalleria Cam snc, determinando la sanzione applicabile nella misura più favorevole al contribuente del 3% ai sensi del D.Lgs. n.. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis. Ha proposto appello l’Ufficio.

La Commissione Tributaria della Liguria ha rigettato l’appello ritenendo che la sentenza di primo grado abbia applicato correttamente la sanzione prevista per ritardato pagamento.

1.2 – L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo e chiede cassarsi parzialmente la sentenza impugnata, vinte le spese. La contribuente resiste con controricorso sostenendo l’infondatezza del ricorso principale, e propone quattro motivi di ricorso incidentale; successivamente deposita memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1. La causa viene decisa nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2019.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9- bis e art. 13, comma 1 perchè erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto applicabile l’art. 6, comma 9 che riguarda solo l’irregolare assolvimento dell’Iva “interna” mentre nel caso in esame trattasi di omesso versamento dell’Iva all’importazione, sanzionabile ai sensi dell’art. 13 nella misura del 30%.

3. – Il ricorso è inammisibile. Con riferimento alla sanzione amministrativa per la mancata introduzione delle merci nel deposito doganale, questa Corte ha già deciso (Cass. Sez. V n. 3102 del 1 febbraio 2019) che la legge comunitaria non osta alla previsione di un deposito fiscale che come quello italiano è stato predisposto ad un più efficace controllo IVA, con la conseguenza che deve riconoscersi al Paese membro il potere di comminare sanzioni in caso le merci importate non siano state materialmente immesse nello stesso; tali sanzioni però, secondo il giudice unionale, debbono essere “appropriate” in relazione alla gravità della violazione ed ai suoi effetti, spettando al giudice nazionale apprezzare ciò nel merito (Corte di Giustizia sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-272/13).

3.1- La sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado ha ritenuto sproporzionata la sanzione erogata nella misura fissa del 30 % per il ritardato pagamento, ed ha applicato invece la sanzione nella misura del 3% dell’imposta irregolarmente assolta, ritenendola appropriata trattandosi di mero ritardo nel pagamento, con regolare riscossione dell’imposta. Il giudice del merito, pertanto, ha già effettuato una valutazione di proporzionalità della sanzione erogabile nel caso concreto, che non ha costituito oggetto di censura da parte della ricorrente. Quest’ultima si è limitata a contestare l’applicabilità del referente normativo utilizzato dal giudice a quo, ma non anche il merito della sua valutazione, omettendo per altro il riferimento ad altre circostanze che potessero dimostrarne l’erroneità. Sotto tale aspetto pertanto il ricorso si rivela inammissibile perchè privo di specificità.

4. – La decisione sul ricorso principale rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso incidentale, che sono in essa assorbiti.

5. – Deve essere disposta, infine, la compensazione delle spese processuali, in considerazione delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni oggetto della causa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale, spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA