Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3262 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3262 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15646-2011 proposto da:
BILENCHI AGOSTINO BLNGTN44B12F677X, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PICCHI MARCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA

Data pubblicazione: 12/02/2014

R.G. n. 15646/11
Ud. 14.11.13
Bilenchi c. INAIL e INPS

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al

– controricorrente nonché contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589;

intimato

avverso la sentenza n. 937/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE
dell’11.6.2010, depositata il 15/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione

ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
tt

1. – Con sentenza depositata il 15.6.10 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia
n. 132/10 del Tribunale di Grosseto, dichiarava inammissibile – per intervenuta decadenza ex art.
47 d.P.R. n. 639/70, nel testo risultante dalle successive modifiche — la domanda di Agostino
Bilenchi intesa ad ottenere la rivalutazione, ex art. 13 co. 8° legge n. 257/92, del periodo
contributivo di esposizione ultradecennale all’amianto presso le Acciaierie di Piombino.
2. — Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale, emessa in contraddittorio sia
dell ‘INPS sia dell ‘INAIL, ricorre il Bilenchi, che si affida ad un solo motivo con cui deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 47 cit. al caso di specie, caratterizzato dalla richiesta dei
2

controricorso;

R.G. n. 15646/11
Ud. 14.11.13
Bilenchi c. INAIL e INPS

benefici di cui al cit. art. 13 co. 8° presentata dal ricorrente dopo essere stato già collocato in
pensione, sicché in siffatta evenienza risulta inapplicabile la suddetta decadenza alle domande di

previdenziale, come statuito da Cass. S. U. n. 12720/09; in subordine, il ricorrente lamenta la non
conformità a diritto dell’impugnata sentenza per aver ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione
del rispetto del termine decadenziale, la nuova domanda amministrativa proposta dal Bilenchi
medesimo nel febbraio 2005.
2.1. — Resiste con controricorso l’INPS.
2.2. — L’intimato INAIL non ha svolto attività difensiva.
3. — Il motivo di ricorso è manifestamene fondato.
Si premetta che l’originario testo dell’art. 47 d.P.R. 30.4.70 n. 639 stabiliva quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità
giudiziaria, ai sensi degli artt. 459 e ss. cod. proc. civ.. L’azione giudiziaria può essere proposta
entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso
pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti
pensionistici.
L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al
precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria”.
Tali termini erano stati ritenuti dalle S. U. di questa 5. C. (Cass. S. U. 21.6.90 n. 6245) di
decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare
l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata
dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.
Col successivo art. 6 d. 1. 29.3.91 n. 103, convertito con modificazioni in legge 1°.6.91 n. 166,
ritenuto da Corte Cost. n. 246/92 di interpretazione autentica del cit. art. 47, venne poi stabilito:
“1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena
di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. la decadenza determina
l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della

3

adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente

R.G. n. 15646/11
Ud. 14.11.13
Bilenchi c. INAIL e INPS

relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini
decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Successivamente, con l ‘art. 4 di 19.9.92 n. 384, i commi 2 e 3 del cit. art. 47 sono stati sostituiti
dai seguenti:
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni
della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate “non si applicano ai procedimenti
istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla
medesima data”.
Infine, l’art. 38 co. 1, lett. d), del d. i. 6.7.2011 n. 98, convertito in legge n. 111/2011, ha
aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi
che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di
prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine
di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”, precisando al quarto comma che “le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si
applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente
decreto”.
Tale essendo il quadro di riferimento normativo, da ultimo la giurisprudenza (cfr., ad es., Cass.
20.1.2010 n. 948 e 26.1.2010 n. 1580), sulla base di Cass. S.U. 29.5.09 n. 12720, che ribadisce le
tesi della precedente Cass. S.0 18.7.96 n. 6491) era, per quanto qui interessa e fino alla citata
recente novella del 2011, nel senso dell ‘inapplicabilità della decadenza alle domande di

4

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano

R.G. n. 15646/11
Ud. 14.11.13
Bilenchi c. INAIL e INPS

adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente
previdenziale.

aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito,
con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166- non può trovare applicazione in tutti quei casi in
cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne
abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
La questione era stata nuovamente rimessa dalla Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria
18.1.2011 n. 1071, alle 5. U., sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non appariva
giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, riguardante ogni
tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.
Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle S. U. della Corte e la data
dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui all’art. 38 comma 1, lett. d), d. i.
6.7.2011 n. 98, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla Sezione lavoro, in
considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione
le S. U, alla luce della valutazione dell’eventuale incidenza delle norme di legge citate
sull’interpretazione dell’art. 47 vigente prima di essa.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del
legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente,
quale consolidatasi per effetto delle pronuncia delle S. U. del 2009, conferma indirettamente la
corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla
novella del 2011.
L’autorità del precedente arresto interpretativo delle S. U. della Corte e l’indiretta conferma
della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore militano, in definitiva, per
l’inapplicabilità del cit. art. 47, prima delle integrazioni apportate dall’art. 38 d.l. n. 98/2011,

5

La cit. sentenza del 29.5.2009 n. 12720 aveva affermato che “La decadenza di cui al D.P.R. 30

R.G. n. 15646/11
Ud. 14.11.13
Bilenchi c. INAIL e INPS

all’ipotesi di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute
e liquidate dall’ente previdenziale.

7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7095, 10.5.12 nn. 7123, 7124 ed altre ancora).
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
l’accoglimento del ricorso con ordinanza ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
Il – Ritiene questa Corte di non condividere la relazione e di adeguarsi, invece, ad altra
giurisprudenza di questa S.C. (v., per tutte, Cass. n. 1629/12) che, proprio nella specifica materia
dell’esposizione ad amianto, ha optato per l’autonomia del beneficio della rivalutazione
contributiva, considerato che nel sistema assicurativo-previdenziale la posizioni assicurativa,
nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua
precisa individualità, che può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del
pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento, di guisa che la
rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento anche se con effetti retroattivi – della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale
mutamento, non qualificabile come correzione di una precedente determinazione amministrativa
ingiusta o erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della distinzione operata da
Cass. S.U. n. 1272072009 — l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di
riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto presentata da soggetto
già pensionato. Inoltre, l’art. 47 contiene la previsione generica di “controversie in materia di
trattamenti pensionistici”, nel cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla
posizione contributiva.
A ciò si aggiunga che è onere dell’interessato proporre all’istituto gestore dell’assicurazione
pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto (cfr. Cass. n.
15008/2005).
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — La problematicità della materia del contendere consiglia di compensare le spese del
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
6

In tal senso si è da ultimo pronunciata questa S.C. (v. sentenze 8.5.12 n. 6959, 9.5.12 nn. 7083,

R.G. n. 15646/11
Ud. 14.11.13
Bilenchi c. INAIL e INPS

La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA