Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3262 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.M., residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. D’AMICO Roberto,

nel cui studio, in Roma, Via Appia Nuova n. 96 è elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/39/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

14/02/2007, depositata il 20 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 1280/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 74-39-2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 39 il 14/02/2007 e DEPOSITATA il 20 marzo 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego opposto sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

3 – Alla prospettata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile;

in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base dell’apodittica affermazione che l’attività in quanto svolta senza avvalersi della collaborazione di dipendenti era sufficiente per provare l’inesistenza di una autonoma organizzazione e, quindi, l’insussistenza dei presupposti impositivi IRAP, senza alcuna verifica in ordine agli altri elementi indice dell’autonoma organizzazione riscontrabili nella fattispecie, e senza, nemmeno, argomentare in ordine a quegli altri utilizzati nel percorso decisionale, per affermare l’inesistenza di personale dipendente; circostanza, nel caso, smentita dagli atti di causa, tenuto conto che la sentenza di primo grado aveva argomentato che nell’espletamento dell’attività il contribuente si era avvalso di un dipendente part-time e di beni strumentali.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del terzo motivo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con rigetto del primo per manifesta infondatezza (Cass. n. 18458/2005), assorbito il secondo.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi ed ai richiamati principi, disattesa ogni contraria e diversa deduzione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata, per il riesame, ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale, in coerenza ai citati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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