Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3262 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28721/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Ricorrente

contro

D.V.F., rappresentato e difeso, giusta mandato in margine

al controricorso, dagli avv.ti Claudio Berliri ed Alessandro

Cogliati Dezza, presso il cui studio in Roma alla Via Alessandro

Farnese, elettivamente domiciliato;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 4937/28/15 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 22/09/2015 e non notificata.

Udita la relazione del Consigliere Rosita d’Angiolella svolta nella

camera di consiglio del 18 settembre 2019.

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.V.F., ex dirigente ENEL, impugnò il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sua istanza di rimborso Irpef, a suo dire indebitamente ritenuta alla fonte, sull’importo erogato a titolo di corresponsione anticipata della pensione integrativa prevista dall’accordo nazionale del 23 gennaio 1998.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma (di seguito, per brevità, CTP) con sentenza n. 433/40/2006, rigettava il ricorso del contribuente.

Tale decisione, appellata dal contribuente, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (di seguito, per brevità, CTR) la quale accoglieva le ragioni dell’appellante e applicava la ritenuta del 12,50% di cui alla L.n. 482 del 1985, art. 6.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia dell’Entrate.

Con sentenza n. 243 del 2012, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, con rinvio ad altra sezione della CTR, richiamando il principio di diritto enunciato con Cass. S.U. n. 13642 del 2011, secondo cui la ritenuta del 12,50% doveva ritenersi applicabile solo sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.

La CTR adita in sede di riassunzione, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava dovuto il rimborso della somma di Euro 126.094,36 oltre interessi, con la seguente motivazione “(…) la documentazione prodotta dalla parte può essere ritenuta valida elemento di prova in assenza di specifica indicazione di importo minore da parte dell’agenzia delle Entrate (…)”.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso D.V.F., il quale in prossimità dell’udienza ha presentato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., esponendo che nelle more del giudizio, è stato raggiunto un accordo con l’Avvocatura generale dello Stato e tramite essa con l’Agenzia delle Entrate, con l’impegno reciproco a rinunciare agli atti del presente giudizio, e l’impegno dell’Agenzia delle Entrate di rimborsare, in favore di esso ricorrente, la somma di Euro 9.517,20, oltre interessi. Allega l’atto di rinuncia e l’accordo intervenuto con l’Amministrazione finanziaria dal quale risulta che quest’ultima ha rimborsato al contribuente la minor somma di Euro 9,517,20, oltre interessi (in luogo di Euro 126.000 stabilite nella sentenza impugnata) ha rinunciato al presente ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La rinuncia al ricorso dell’Amministrazione Erariale, la rinuncia al controricorso del controricorrente, la dichiarazione congiunta di concordare sulla riduzione della somma da restituire (Euro 9,517,20, in luogo di Euro 126.000 stabilite nella sentenza impugnata), e la restituzione, a favore del contribuente di tale somma, determinano l’effetto dell’estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.: la rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dalle parti e comunque dai loro difensori in questa sede, da qualificarsi muniti dei relativi poteri.

Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2019

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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