Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3262 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11880-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RAUDINO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

A.C., Attivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIELLA

D’URSO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

21/01/2013, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/O1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. G.P. ha proposto ricorso per cassazione contro P.A. avverso la sentenza del 7 febbraio 2013, con cui la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Avola, del 1 settembre 2004, che aveva parzialmente accolto nei confronti esso ricorrente la domanda proposta dal P..

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il P..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore (nella quale, per un refuso, risulta un riferimento anche al fatto che nulla si dice sul tenore dei motivi di appello: affermazione che non è pertinente e si intende espunta), che trova giustificazione nelle seguenti ragioni.

2. Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere al relativo requisito con la riproduzione, prima dell’esposizione dei motivi, per ben tredici pagine di una serie di atti dello svolgimento processuale.

In particolare, il ricorso presenta la seguente struttura:

a) dopo la narrazione, fino a metà della terza pagina della vicenda in fatto anteriore all’inizio del giudizio, riproduce le conclusioni della citazione del P., risalente al luglio del 1996, e, quindi, dopo aver riferito della costituzione del ricorrente, riproduce il contenuto di parte dell’atto di costituzione e riferisce delle note di replica;

b) dal quinto rigo della quinta pagina riproduce il contenuto della sentenza di primo grado fino alle prime otto della pagina successiva;

c) di seguito riproduce il contenuto dell’atto di appello sino alla pagina otto e, quindi, fino alla pagina dieci l’atto di costituzione dell’appellato;

d) successivamente si riproduce la sentenza impugnata.

Simile modo di assolvimento del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anzichè una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Corte di cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione”.

La consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012) ritiene inidonea al raggiungimento dello scopo una siffatta modalità di esposizione del fatto.

3. La seconda ragione di inammissibilità risiede, quanto al primo motivo, che evoca il paradigma vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua evidente esorbitanza dai contenuti che esso ha, secondo Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014, e quanto agli altri tre motivi nel fatto che si deduce invece non solo la violazione del paradigma dell’art. 360, vecchio n. 5 ma, inoltre, nella illustrazione resta del tutto generica e priva di effettività la deduzione congiunta della violazione di norme di diritto o del procedimento.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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