Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32619 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 12/12/2019), n.32619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5906/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Fonmar s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Turci e
Alessandro Fruscione ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo
studio del secondo, alla via Giambattista Vico n. 22, giusta mandato
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 4, depositata il 23 gennaio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 8 marzo 2019
dal Consigliere Marco Dinapoli.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – La s.r.l. Fonmar, corrente in Vallina, Bagno a Ripoli (FI), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, impugnava due avvisi di rettifica nei suoi confronti emessi dall’Agenzia delle dogane di La Spezia il 7 ed il 13 dicembre 2007 relativi a due dichiarazioni di importazione merci del 3 novembre 2007, per il recupero di Euro 13.743,37 a titolo di Iva all’importazione asseritamente non versata, oltre interessi di mora e spese di notifica; merce importata dalla Fonmar s.r.l. con dichiarazione doganale presentata con l’assistenza del cad La Spezia s.r.l. e destinata al deposito Iva gestito dalla Franco Vago s.p.a. senza pagamento dell’Iva all’importazione; pagamento ritenuto invece dovuto dall’Agenzia delle Dogane perchè le merci importate non sarebbero mai state introdotte materialmente nel deposito Iva.
1.1 – La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza n. 66 del 28 gennaio 2010 accoglie parzialmente il ricorso del contribuente, annulla il recupero degli importi a titolo di IVA, dichiara dovuta la sanzione oltre gli interessi moratori. Appella l’Ufficio e il contribuente propone appello incidentale del capo della sentenza che ha ritenuto dovute le sanzioni e gli interessi moratori. La Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 4 depositata il 23 gennaio 2013) rigetta l’appello principale, accoglie l’appello incidentale dichiarando nullo l’accertamento anche in relazione a sanzioni ed interessi.
1.2 – L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, vinte le spese. La Fonmar s.r.l. resiste con controricorso sostenendo l’infondatezza del ricorso principale, e chiedendo disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; successivamente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1. La causa viene decisa nell’adunanza camerale del 8 marzo 2019.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
2. – La Fonmar s.r.l. ha depositato in atti in data 25 febbraio 2019 una memoria con allegata copia del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti impositivi emesso dall’Agenzia delle dogane di La Spezia a seguito della sentenza della Corte di giustizia C-272/13 del 17 luglio 2014 ed ha insistito nelle conclusioni prese.
3. – E’ accertato in atti, dunque, che, a seguito della revoca dei provvedimenti impositivi è cessata la materia del contendere, dopo la proposizione del ricorso, in ordine agli avvisi di rettifica originariamente impugnati; tale sopravvenienza va dichiarata preliminarmente ed esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate sul punto dalle parti. In particolare, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve ritenersi superata dal fatto che nelle more la questione è stata decisa dalla sentenza citata sopra al punto 2.
4. – Occorre invece pronunziare sul secondo motivo del ricorso con cui l’Agenzia delle dogane lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, poichè la sentenza impugnata si è pronunziata anche sulle sanzioni mentre il giudizio riguardava soltanto la liquidazione dell’Iva all’importazione.
4.1 – Il motivo è fondato. L’oggetto del contendere del presente giudizio, infatti, è costituito unicamente dagli atti di rettifica delle dichiarazioni di importazione, con conseguente recupero dell’Iva; non comprende invece le sanzioni, che non risultano erogate con gli avvisi di rettifica. Erroneamente pertanto, sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello si sono pronunziate su questo punto, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione, del resto denunziato anche dalla Fonmar con appello incidentale. Consegue che è incorsa nel medesimo vizio la sentenza della Commissione tributaria regionale che, invece di limitarsi a rilevare l’errore della sentenza appellata, ha deciso sulla illegittimità delle sanzioni. Il relativo capo della sentenza deve essere, pertanto, cassato senza rinvio.
5.- Deve essere disposta, infine, la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, nonchè delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni oggetto della causa; deve essere valutato a tal fine anche il contenuto della sentenza della Corte Europea, che per un verso ha ritenuto la conformità al diritto unionale della legislazione nazionale che preveda l’obbligatorietà della introduzione in un magazzino fiscale delle merci importate in esenzione dall’Iva, e per altro verso ha escluso, perchè contraria alla sesta direttiva 77/388, che la legge nazionale possa imporre il pagamento dell’Iva all’importazione nel caso in cui il tributo sia stato assolto con la forma dell’inversione contabile. Va apprezzata infine, ai fini del regolamento delle spese, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria si sia spontaneamente adeguata alla citata decisione della Corte di giustizia.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di rettifica; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso sulle sanzioni e compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019