Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32617 del 17/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Giovanni Roberto – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29899-2017 proposto da:
R.V., R.M.L., R.F.P.,
in proprio e nella qualità di eredi di
R.S.S., B.M., L.P., RO.DA.,
M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VERBANO
16, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIOVANNI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2498/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 08/05/2017; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
21/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che L.P., B.M., M.A.M., RO.Da., R.V., R.F.P. e R.M.L. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro per l’anno 2013; che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale i contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.p.c., comma 1, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe provveduto all’integrale compensazione delle spese di lite, mediante una motivazione ingiustificata ed infondata (“avuto specifico riguardo alla particolarità della controversia”);
che l’intimata non si è costituita;
che il motivo è fondato;
che in tema di spese giudiziali, nella formulazione applicabile ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono indicarsi esplicitamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere” (Sez. 6-5, n. 11217 del 31/05/2016; Sez. 6-5, n. 14546 del 13/07/2015);
che il richiamo della CTR alla particolarità della controversia è contrario ai predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018