Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32616 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni Roberto – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19092-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO

5, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELELLI FLAVIO;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 942/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena.

Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione M.R. contro una cartella di pagamento per imposta di registro, relativo all’anno 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle “risultanze di fatto” relative al procedimento di notifica dell’avviso di liquidazione;

che l’intimata non ha resistito;

che il motivo è inammissibile;

che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nella specie, la CTR ha esaminato il fatto – ed in particolare i documenti che ne costituivano il contenuto giungendo alla conclusione che non vi fosse prova certa “che la contribuente fosse stata portata a conoscenza dell’avviso di liquidazione, atto prodromico alla cartella oggetto dell’impugnazione”;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che non si procede alla liquidazione delle spese, in mancanza della costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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