Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32614 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni Roberto – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19051-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO

1, presso lo studio dell’avvocato MAZZELLA FEDERICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BENELLI CINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1240/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l’appello di T.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all’anno 2014.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 8 del 1969, art. 8, R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 8 e ss. e D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,7,9,14 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente sovrapposto la qualificazione di un’abitazione in termini di lusso ed il procedimento di riclassamento, invece basato sul confronto a livello locale tra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelle ordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro di classificazione;

che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe ritenuto corretta la categoria A/2 sulla scorta di affermazioni palesemente erronee, carenti ed in contraddizione fra loro;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione D.L. n. 70 del 1988, art. 11, art. 4, comma 21, D.L. n. 853 del 1984, art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994 e D.P.R. n. 1148 del 1949, artt. 1, 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe illegittimamente disposto l’esecuzione di un sopralluogo, per una categoria di immobili per i quali non era prevista stima diretta ma l’applicazione del metodo comparativo;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;

che infatti, nella specie non sussiste la carenza motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c., enucleata dal diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053) in termini di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le prove disponibili;

che le affermazioni della CTR in tema di classificazione catastale valgono a costituite il “minimo costituzionale” per escludere la nullità della sentenza;

che il primo motivo è infondato;

che la CTR ha testualmente legato le caratteristiche dell’appartamento all’insussistenza di un’abitazione di lusso, compiendo una valutazione di merito, che la ricorrente non ha sostanzialmente censurato nel suo contenuto;

che, infatti, la questione delle finiture è del tutto irrilevante, ai fini della predetta valutazione;

che il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile;

che l’invito alle parti a svolgere un sopralluogo a scopo di ulteriore chiarimento, come tutte le ordinanze istruttorie, ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso per cassazione (Sez. 6-1, n. 11870 del 27/05/2014);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 2.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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