Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3261 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.F., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/28/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 28, in data 10/02/2006, depositata

il 06 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25781/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 43/28/2006, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 28, il 10-02-2006 e DEPOSITATA il 06 ottobre 2006.

Il ricorso si articola in tre motivi, con i quali si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè motivazione insufficiente su fatti decisivi della controversia, rappresentati dall’esistenza o meno della prova in ordine all’impiego di personale dipendente e di una organizzazione superiore allo stretto necessario.

Il primo mezzo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: dica la Corte se è vero che, giusta il combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 – affinchè il lavoratore autonomo abbia soggettività passiva di imposta IRAP è sufficiente che egli nell’esercizio della sua attività si avvalga, stabilmente, di lavoratori dipendenti (anche un solo dipendente) o di un’organizzazione di mezzi, costituita dai beni strumentali usati e dal danaro speso per l’esercizio della attività, superiore allo stretto necessario – secondo l’id quod plerumque accidit – all’esercizio del tipo di attività da lui esercitata? 2 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alle formulate doglianze deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

4 – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione apparente di mera adesione alla decisione di primo grado, fra l’altro, senza indicare e valutare gli elementi presi in considerazione nel percorso decisionale per giungere ad affermare che, nel caso, non sussistevano i presupposti IRAP. 5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata, per il riesame, ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale, in coerenza ai citati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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