Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3261 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.W., + ALTRI OMESSI

con

domicilio eletto in Roma, via Degli Scipioni n. 52, presso l’Avv.

Santonocito Marco Valerio che li rappresenta e difende unitamente

agli Avv.ti Giuffrida Massimo e Denaro Antonio, come da procure

speciali in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Messina rep.

748 depositato il 19 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 9 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti sopra indicate ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando a ciascuna Euro 4.000 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in sede penale e in sede civile avanti ai Tribunale e alla Corte d’appello di Catania.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dall’Avvocatura dello Stato è fondata.

Giova premettere che il decreto impugnato è stato notificato a cura dei ricorrenti al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato in data 18 dicembre 2008.

In tema di decorso del termine breve per l’impugnazione si è ritenuto che “Costituisce, infatti, opinione unanime nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la notificazione della sentenza produce, ai fini dell’art. 326 c.p.c., una efficacia bilaterale, in quanto fa decorrere il termine breve per l’impugnazione tanto per il notificato, quanto per il notificante, stante la comunanza del termine ad entrambe le parti, ed prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente) rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio (cfr. ad es. da ultimo Cass. n. 13732/2007).

Per il resto, del tutto condivisibile è il principio, richiamato nella decisione impugnata (cfr Cass. n. 14642/2001; Cass. n. 7480/2003), per cui la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore, anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione, è egualmente idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame.

Principio – giova soggiungere – che conferma, quindi, la separazione del regime della notificazione del titolo esecutivo rispetto alla notificazione ai fini dell’impugnazione, non essendo, come noto, la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato (cfr. ad es. Cass. n. 437/2007; Cass. n. 24147/2006) e che risulta in concreto operante, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, anche con riferimento alle amministrazioni dello Stato.

Alle quali il titolo esecutivo può essere notificato in persona dei rispettivi legali rappresentanti, essendo la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato circoscritta all’attività giudiziaria” (Cassazione civile, sez. lav., 02 aprile 2009, n. 8071).

Nè vale il rilievo secondo il quale la sentenza sarebbe stata notificata solo ai fini dell’esecuzione in quanto ciò che conta è che la stessa non sia stata notificata alla parte personalmente ma presso il difensore.

Poichè la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 24 dicembre 2009, la stessa è tardiva.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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