Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3261 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 246-2014 proposto da:

Z.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

VINCENZO DE PAOli 13, presso il sig. MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO FRANZESE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP SRL, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 195/13 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p.1. Z.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la Cattolica Assicurazione Coop. a r.l., avverso la sentenza n. 1593 del 13 luglio 2012 con cui il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di opposizione a precetto proposta dalla società qui intimata.

Tale sentenza veniva impugnata dal Sig. Z.V., e la Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza dell’11 giugno 2013, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava l’appello inammissibile e il ricorso dello Z., in linea subordinata è rivolto anche contro tale ordinanza, ove la sua impugnazione fosse ritenuta ammissibile.

p.2. La Società Cattolica di Assicurazione Coop s.r.l. ha resistito con controricorso.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti con l’indicazione della proposta.

p.4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

p.1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore, che trova giustificazione nelle seguenti ragioni, che evidenziano che il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, “quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”.

Nella specie, dalla prodotta copia autentica dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. si evince che la stessa fu comunicata con avviso telematico lo stesso giorno della sua pubblicazione e, pertanto, l’esercizio del diritto di impugnazione, come del resto eccepito dalla resistente, è stato palesemente tardivo, essendo avvenuto con notificazione del ricorso nel dicembre del 2013.

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 25208 del 2015, hanno affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale”. Inoltre, Cass. (ord.) n. 18827 del 2015 ha precisato che il termine di sessanta giorni riguarda anche l’eventuale impugnazione dell’ordinanza stessa.

p.3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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