Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32607 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. un., 12/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 12/12/2019), n.32607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21062-2018 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COURMAYEUR 79,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO MAZZULLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 69/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 23/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

uditi gli avvocati Roberto Palasciano per l’Avvocatura Generale dello

stato e Gianfranco Mazzullo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. Enel Produzione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio la Regione Abruzzo, contestando la richiesta effettuata da quest’ultima, quale titolare di due derivazioni idroelettriche dal fiume (OMISSIS) e dalla sorgente (OMISSIS), al pagamento dell’importo di Euro 97.744,18 e di Euro 3.748,89, a titolo di canone di concessione e derivazione per l’annualità 2012. Oggetto del contendere era rappresentato dal rilievo sull’entità delle somme richieste dell’addizionale regionale del 10% del canone di concessione, già prevista dalla Legge Statale n. 36 del 1994, art. 18, comma 4, poi introdotta per l’Abruzzo dalla L.R. n. 7 del 2003, ai sensi del suo art. 93, comma 5-quinquies che, nella prospettiva della società Enel produzione, era stata abrogata per effetto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, della citata L. n. 36 del 1994. Lamentava ancora l’Enel che ai fini della determinazione del canone si era fatto riferimento ad un costo di Euro 35,00 a Kw di potenza, come introdotto dall’1 gennaio 2012 dalla L.R. n. 1 del 2012, così modificando il costo originariamente determinato.

Il TRAP del Lazio accoglieva la domanda con riferimento alla richiesta dell’addizionale, ritenendolo non dovuto, in conseguenza della sopravvenuta abrogazione della legge statale, poi fissando in Euro 27,50 per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario base per la determinazione dei canoni concessori dovuti dalla ricorrente per l’anno 2012.

La Regione Abruzzo proponeva appello, affidato a tre motivi, innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche che, con sentenza n. 69/2018, pubblicata il 23 aprile 2018, accoglieva il terzo motivo, condannando l’ENEL Produzione s.p.a. al pagamento di Euro 35,00 per Kw di potenza nominale e rigettando nel resto l’impugnazione.

Il TSAP escludeva, in particolare, la fondatezza della censura dedotta dalla Regione Abruzzo con il quale era stata dedotta la violazione della L.R. n. 7 del 2003, art. 93, nonchè del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, comma 1, in combinato disposto con la L. n. 36 del 1994, art. 18 nella parte in cui il TRAP aveva ritenuto che fosse intervenuta l’abrogazione della L. n. 36 del 1994, art. 18 ad opera del predetto D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175.

Il TSAP riteneva però fondata l’impugnazione nella parte in cui era stata censurata la determinazione del canone concessorio in Euro 27,50 per Kw di potenza nominale. Il giudice superiore delle acque specificava, sul punto, che la L.R. n. 34 del 2012, art. 3, comma 2 aveva determinato per il triennio successivo all’entrata in vigore della legge che, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico fosse stabilito “per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta” così modificando il criterio previsto alla L.R. n. 1 del 2012 art. 12, comma 1, aveva sostituito alle parole “potenza nominale concessa o riconosciuta, in Euro 27,50″ quelle di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in Euro 35,00”. Secondo il TSAP tale modifica aveva determinato che la base di calcolo dovesse considerare la potenza efficiente e non la potenza nominale, come originariamente previsto dalla L.R. n. 25 del 2011, art. 12. Tuttavia, la modifica normativa introdotta dalla L. n. 34 del 2012 aveva inteso “ritornare al criterio della potenza nominale, ma non rivedere la determinazione quantitativa del canone rientrante nell’ambito della propria competenza”. Da ciò derivava la fondatezza dell’appello, dovendo ENEL Produzione corrispondere alla regione Abruzzo la somma di Euro 35,00 per Kw di potenza nominale.

Avverso la pronuncia di secondo grado del TSAP ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la Regione Abruzzo, al quale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo, la S.p.a. Enel Produzione.

Enel Produzione ha depositato memoria.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale la Regione ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, comma 1, cit. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, comma 11, L. n. 36 del 1994, art. 18 nonchè della L.R. Abruzzo n. 7 del 2003, art. 93, comma 5-quinquies.

1.1 A sostegno di tale doglianza, relativa al capo della decisione che aveva ritenuto la non debenza dell’addizionale regionale sulla base della riconosciuta abrogazione della L. n. 36 del 1994, art. 18 la Regione ricorrente – ha dedotto che il TSAP avrebbe tralasciato di considerare che il D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 170, nel prevedere che restavano validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate fino all’adozione dei decreti attuativi della disciplina sopravvenuta, aveva inteso evitare che, in materia ambientale, in ragione delle abrogazioni disposte dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, lett. u) si creassero dei vuoti legislativi sulla gestione delle risorse idriche, in questa direzione militando, altresì, un precedente reso da questa Corte – sent. n. 16796/2007 -.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, comma 1 e art. 170, comma 11 nonchè della L.R. n. 7 del 2003, art. 93, comma 5-quinquies in combinato disposto con la L.R. n. 3 del 2007, art. 33. Il TSAP avrebbe errato nel ritenere che l’abrogazione della L. n. 36 del 1994, art. 18 ha determinato l’inapplicabilità dell’art. 93, comma 5 quinquies, ult. cit. e dell’art. 33 del Regolamento regionale n. 3/2007. Il rinvio alla L.R., art. 18 operato dal regolamento regionale n. 3/2007, a sua volta attuativo della L.R. n. 7 del 2003, avrebbe dovuto ritenersi meramente statico, idoneo ad operare anche in caso di modifiche dell’art. 18 e dunque ad escludere l’abrogazione della legge regionale anche se l’art. 18 si fosse ritenuto abrogato in virtù dell’emanazione degli atti attuativi della parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1, in combinato disposto con la L. n. 59 del 1997, art. 4, comma 1, art. 117 Cost., comma 3, nonchè con la L.R. n. 7 del 2003, art. 93, comma 5-quinquies.

3.1 Secondo la Regione, la L.R. n. 7 del 2003 ed il regolamento regionale n. 3/2007 avrebbero dovuto considerarsi il risultato del trasferimento di competenze in materia di demanio idrico dallo Stato alle Regioni per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1.

Ragion per cui l’eventuale abrogazione della normativa statale non avrebbe potuto determinare alcuna modifica a livello regionale.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione meritano un esame congiunto, sono infondati.

5. Queste Sezioni Unite, in una vicenda in cui era in discussione la persistente operatività dell’addizionale del 10 per cento rispetto al canone di concessione di derivazione idrica per l’anno 2012 all’interno della Regione Abruzzo, hanno già avuto modo di ritenere corretta la pronunzia del TSAP, che aveva ritenuto l’abrogazione della legislazione statale incidente sulla disciplina regionale abruzzese.

5.1 In particolare, Cass., S.U., n. 9681/2019, chiamata a verificare la persistente vincolatività della stessa all’interno della Regione Abruzzo in forza di un complesso apparato normativo – Legge Statale n. 36 del 1994, art. 18, comma 4, richiamata in detta Regione dalla L.R. n. 7 del 2003, art. 93, comma 5 – quinquies (contenente la disciplina dell’importo “dell’addizionale di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 18,D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175, lett. u), muovendo dalla ritenuta persistenza di una riserva di competenza legislativa statale in materia di canoni concessori relativi alle derivazioni di acqua pubblica, per nulla scalfita dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 89, comma 1, lett. i), quanto alla competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni (quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame in relazione al medesimo D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 29, comma 3), hanno ritenuto che “(…) per effetto di tale complessivo assetto normativo, del riparto di competenze in materia previsto in Costituzione e del rinvio non ricettizio operato dalla L.R. Abruzzo n. 7 del 2003 alla fonte primaria statale, ne consegue che la sopravvenuta abrogazione della Legge Statale n. 36 del 2004, art. 18 ha riverberato la sua efficacia anche sulla predetta legge regionale”, facendo venir meno il fondamento normativo dell’atto impugnato dalla società titolare della concessione.

5.2 In quel contesto queste Sezioni Unite hanno altresì ritenuto “confermata l’esattezza della soluzione giuridica a cui è approdato il TSAP che ha ritenuto la caducazione della predetta base normativa sul presupposto dell’intervenuta abrogazione della citata L. n. 36 del 2004, art. 18 ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 175, comma 1, lett. u), (che, in modo inequivoco, riferisce la previsione abrogativa all’intero testo della legge, facendo salvo solo l’art. 22, comma 6, di essa), non rilevando in senso contrario il disposto normativo di cui al medesimo D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 170, comma 11, dal momento che non si rinvengono, nella parte terza di tale decreto legislativo, previsioni in materia di addizionale, che avrebbero potuto rendere ipotizzabile la necessità dell’adozione di conseguenti atti in attuazione della stessa, come tale implicante la inoperatività – in via transitoria – del richiamato dalla Legge Statale n. 36 del 2004, art. 18.”.

6. Ora, a tale precedente occorre dare continuità, non essendo emerse ragioni idonee a giustificare un mutamento di indirizzo.

7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il proposto ricorso deve essere integralmente respinto, risultando la decisione impugnata pienamente coerente con i principi appena ricordati.

8. Occorre a questo punto volgere all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, con il quale la società ENEL Produzione ha dedotto la violazione della L.R. n. 34 del 2012, art. 3, comma 2 della L.R. n. 25 del 2011, art. 12 e L.R. n. 1 del 2012, art. 16. Secondo la ricorrente incidentale la modifica introdotta alla L.R. n. 25 del 2011, art. 12, comma 1 dalla L.R. n. 34 del 2001 (art. 3) (a sua volta modificativo della L.R. n. 25 del 2011, art. 12), richiamando il criterio del costo unitario stabilito per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, avrebbe sospeso per il triennio successivo all’entrata in vigore della L. n. 34 del 2012 l’intera base di calcolo prevista dall’art. 16, comma 2 ult. cit., ripristinando quella prevista dall’art. 12, comma 2 L.R. cit. che lo aveva fissato in Euro 27,50 a Kw. Da qui il vizio della sentenza impugnata che aveva creato una commistione fra criteri non consentita dal quadro normativo di riferimento.

9. La censura è infondata.

10. Giova premettere che la quantificazione dei canoni di concessione di acque pubbliche nella regione Abruzzo trova la sua disciplina iniziale nella L.R. n. 1 del 2012.

11. In particolare, la L.R. n. 25 del 2011, art. 12 ha previsto, nella sua originaria formulazione, che “Il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla L.R. n. 7 del 2003, art. 93, comma 5, lett. c) è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, in Euro 27,50 a far data dal l gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge”.

11.1 Successivamente, la L.R. n. 1 del 2012, art. 16, comma 2, ha così statuito: “Al comma 1, dell’art. 12 (Aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della L.R. n. 25 del 2011 le parole “di potenza nominale concessa o riconosciuta, in Euro 27,50” sono sostituite con le parole “di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in Euro 35,00”.

11.3 E’ stato quindi introdotto la L.R. 17 luglio 2012, n. 34, art. 3 cha ha così statuito: “Dopo il comma 1, della L.R. 25 del 2011, art. 12 è inserito il seguente: “1 bis. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui all’art. 1, comma 1 per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni Kw di potenza nominale concessa o riconosciuta.”.

12. Orbene, il TSAP ha ritenuto che la modifica introdotta con la L.R. Abruzzo 17 luglio 2012, n. 34, non modificando la quantificazione del valore di un Kw fissato con la modifica introdotta dall’art. 16, comma 2 cit., si fosse limitata ad immutare il riferimento alla potenza nominale o riconosciuta, sostituendo come base di calcolo la potenza efficiente.

13. Ad avviso delle Sezioni Unite non si ravvisa sul punto alcun errore interpretativo da parte del TSAP, se solo si consideri che l’opzione prospettata dalla ricorrente incidentale, volta a sostenere che la modifica del legislatore regionale introdotta con la L. n. 34 del 2012 avrebbe determinato la reviviscenza della base di calcolo introdotta a suo tempo dalla L.R. n. 235 del 2011, cozza incontrastabilmente con il dato letterale desumibile dalla lettura coerente del composito quadro normativo, secondo cui la più recente modifica legislativa non ha in alcun modo modificato la base di calcolo fissata in Euro 35,00 con la L.R. n. 1 del 2012.

14. Da ciò consegue che optare per la tesi favorevole a considerare invece vigente la base di calcolo fissata in Euro 27,50 dalla L. n. 25 del 2011 solo perchè il legislatore regionale del luglio 2012 ha previsto il ritorno al criterio della potenza nominale concessa o riconosciuta finirebbe col realizzare un risultato interpretativo contra legem, una volta definitivamente espunto dal sistema il canone fissato in Euro 27,50.

15. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata risulta immune dai vizi prospettati dalla ricorrente incidentale che ha adottato una linea coerente con i principi sopra esposti, sicchè anche il ricorso incidentale va rigettato.

16. L’esito della lite impone la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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