Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32605 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 17/12/2018), n.32605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20485/2014 proposto da:

ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OSTIA –

ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO 58, presso lo studio degli avvocati MARCO

PETRUCCI, LIBERO PETRUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta

atto di costituzione del 17/10/2018;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI

23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARIO MAZZIOTTI, GIUSEPPE CIVALE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/02/2014 R.G.N. 879/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO PETRUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 31 gennaio 2013 il giudice del lavoro di Torino, in accoglimento della domanda proposta da F.V., condannava l’ISTITUTO di VIGILANZA dell’URBE S.p.a. al pagamento della somma di Euro 3703,51 oltre accessori, a titolo di rimborso della maggiore spesa per il trasporto occorrente al raggiungimento del posto di lavoro, presso il centro contabile di Intesa San Paolo. Contro l’anzidetta sentenza proponeva gravame la società rimasta soccombente, però respinto dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 160 in data 5 – 18 febbraio 2014.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Istituto di Vigilanza dell’URBE affidato a due motivi, cui ha resistito il F..

Diritto

RAGIONI della DECISIONE

Va dichiara l’estinzione del processo. Infatti, a seguito di fissazione della pubblica udienza per il sette novembre 2018, la società ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore (con gli avv.ti Libero e Marco Petrucci del foro di Roma, giusta la relativa procura speciale in calce), con contestuale rinuncia al ricorso de quo, nei confronti del controricorrente F.V., il quale ha accettato la rinuncia (Visto per adesione f.to F.V., avv.ti Mario Mazziotti, Giuseppe Civale ed Enrico Ivella) in calce allo stesso documento con relative sottoscrizioni.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta anche dai suddetti difensori, ed accettata da parte controricorrente.

Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo all’accettazione.

Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

la CORTE dichiara ESTINTO il processo.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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