Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32603 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2857/2014 proposto da:

N.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BIZZARRI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1097/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/10/2013 r.g.n. 573/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa di rigetto dei ricorsi proposti da N.S., socio e amministratore della srl Villa Tuscania, avverso le cartelle con le quali l’Inps e S.C.C.I. le richiedevano il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti ravvisando lo svolgimento da parte della stessa di attività commerciale,oltre a quella di amministratore e come tale già iscritto alla gestione autonoma.

La Corte ha affermato, infatti, che l’attività della N. era da ritenersi fattivamente inserita e strumentale all’attività commerciale.

2. Avverso la sentenza ricorre la N. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente denuncia vizio di motivazione non avendo la Corte motivato circa la fattispecie concreta limitandosi a richiamare concetti generici ed astratti,omettendo di indicare gli elementi su cui ha fondato la decisione.

4. Il ricorso è infondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè come a suo tempo rimarcato da Cass. n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.

Va, inoltre, chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.

Va, cioè, assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della “prevalenza”, infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell’estensione dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell’area di applicazione dell’assicurazione commercianti tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa.

Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, è stato introdotto, tra l’altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

6. Ciò chiarito, deve rilevarsi che la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che l’attività svolta dalla N., sulla scorta della prova testimoniale,costituisse esercizio diretto di attività commerciale svolta con carattere di abitualità e prevalenza.

A fronte delle esaustive affermazioni contenute nella sentenza impugnata, basate sull’istruttoria svolta, le censure della ricorrente si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito, non possibile nel giudizio di legittimità, così come operato dalla Corte, ancor più ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis atteso che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 3/10/2013 (cfr. D.l. n. 83 del 2012, art. 54, con in L. n. 134 del 2012).

7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi professionali,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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