Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32603 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1982-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS SA e BNL Spa, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che le

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 272/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Sicilia l’22 novembre 2012, n. 272/18 con cui è stato affermato che la decisione in forza della quale, in accoglimento di un’opposizione proposta dalla BNP Paribas s.a. allo stato passivo di un fallimento, è stata riconosciuta natura privilegiata al credito già ammesso in chirogfrafo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale in quanto detta decisione “ha avuto ad oggetto soltanto la natura del credito e non la sua entità e consistenza patrimoniale già accertata in sede di ammissione al passivo”;

2. a motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la sentenza fosse illegittima per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. e e d) e del medesimo D.P.R., art. 37;

3. la società BNP Paribas resisteva con controricorso illustrato con memoria;

4. l’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria con la quale ha dichiarato di volere desistere dalla tassazione in misura proporzionale della sentenza di opposizione allo stato passivo “applicando quella fissa, con rinuncia parziale alla pretesa tributaria”;

5. in ragione della predetta dichiarazione deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (art. 100 c.p.c.);

6. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla società BNP Paribas SA le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2900,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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