Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32602 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 790-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA;

– intimata –

avversc la sentenza n. 61/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consiglio e Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in riferimento alla registrazione, il 15 dicembre 2006, in osservanza di quanto stabilito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 10 e 10 quinquies, come convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale, stipulato dalla spa BNP Paribas Lease Group il 2 agosto 2001, con durata di otto anni (fino al 2 agosto 2009) nel quale era stato pattuito il pagamento anticipato alla data della stipula dei canoni mensili con scadenza successiva al 2 luglio 2006 e il pagamento mese per mese dei canoni corrispondenti al periodo precedente, veniva versata l’imposta calcolata sul solo ultimo canone mensile dovuto e pari a Euro9652,83;

2. l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta calcolata invece sul canone annuale per la scadenza dell’annualità successiva, pari, secondo quanto dichiarato dalla stessa contribuente al momento della registrazione, ad Euro 115.834,71;

3. l’avviso di liquidazione, impugnato dalla società BNP Paribas Lease Group, dichiarato legittimo dalla commissione tributaria provinciale di Milano, veniva dichiarato illegittimo dalla commissione tributaria regionale la quale, con sentenza 10 maggio 2013, n. 61/7, avallava la tesi della contribuente per cui, scadendo nel periodo successivo al 4 luglio 2006 solo uno dei canoni con valore effettivo mentre i successivi trentasei erano di valore “pari a zero” in quanto già pagati al momento della stipula, l’imposta doveva essere calcolata su quell’unico canone;

4. avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate lamentando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17,D.L. n. 223 del 2006, art. 35, del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 5, lett. a – bis);

4. la parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che “al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 5, comma 2, le parole: “operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, nn. 8) e 8-bis)”, sono sostituite dalle seguenti: “operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’art. 10, nn. 8), 8-bis) e 8-ter),”; b) all’art. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8)”; c) nella Tariffa, parte prima, all’art. 5, comma 1, dopo la lett. a) è inserita la seguente: “a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8): 1 per cento””;

2. il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 10 – quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che “Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di cui all’art. 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui al predetto D. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 5, comma 1, lett. a-bis), l’opzione per la imposizione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8), con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzi delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta”;

3. la base imponibile dell’imposta di registro per i contratti di locazione è individuata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lettera h), nell’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto;

4. come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 33/E del 16 novembre 2006, “occorre considerare che l’obbligo di registrazione in termine fisso per la tipologia dei contratti in esame, in corso alla data del 4 luglio 2006, riguarda i contratti che al momento della stipula, essendo imponibili ad IVA, non erano sottoposti a registrazione, se non in caso d’uso (Tariffa, parte II, TUR, art. 1, comma 1, lettera b)” e pertanto, per i predetti contratti, nel determinare la base imponibile non si deve tenere conto dei canoni di locazione maturati prima del 4 luglio 2006 con la conseguenza che la base imponibile su cui applicare l’aliquota dell’1% è data dall’ammontare dei canoni pattuiti per il periodo successivo al 4 luglio e fino alla scadenza contrattuale;

5. il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 quinquies, è stato emanato il 14 settembre 2006 (Provvedimento concernente “Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 10-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” pubblicato nella G.U. 21 settembre 2006, n. 220);

6. in base all’art. 2.1 del provvedimento l’imposta di registro è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data;

7. dalla sentenza impugnata, oltre che dal ricorso per cassazione, emerge che la società BNP Paribas Lease Group, al momento della registrazione del contratto, il 15 dicembre 2006, dichiarando un valore del canone annuo parzialmente determinato in Euro 115.833,71, ha optato per il pagamento anno per anno e che le annualità del contratto avevano decorrenza dal 2 agosto;

8. tenuto conto di quanto sopra, il ricorso risulta essere fondato. Al contrario di quanto affermato dalla commissione, infatti, l’Agenzia ha legittimamente individuato la base imponibile nel canone pattuito per l’annualità con scadenza successiva a quello in corso al momento della registrazione senza attribuire rilievo, a fronte del dato normativo (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43 e punto 2.1. provvedimento direttore dell’Agenzia) facente riferimento alla pattuizione e non al pagamento, al fatto che il canone fosse stato anticipatamente pagato al momento della stipula;

9. il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

10. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;

11. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale;

12. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;

compensa le spese del merito.

condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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