Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32601 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19529-2013 preposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore ero

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BNL GRUPPO BNP PARIBAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 1/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Sicilia l’11 giugno 2012, n. 133/34 con cui è stato affermato che la decisione in forza della quale, in accoglimento di un’opposizione proposta dalla BNP Paribas sa allo stato passivo di un fallimento, è stata riconosciuta natura privilegiata al credito già ammesso in chirografo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale in quanto detta decisione “incide soltanto sulla qualità del credito determinando soltanto un mutamento della sua posizione nella graduatoria delle stato passivo”;

2. a motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la sentenza fosse illegittima per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. c) e d) e del medesimo D.P.R., art. 37;

3. la società BNP Paribas resisteva con controricorso illustrato con memoria;

4. l’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria con la quale ha dichiarato di volere desistere dalla tassazione in misura proporzionale della sentenza di opposizione allo stato passivo “applicando quella fissa, con rinuncia parziale alla pretesa tributaria”;

5. in ragione della predetta dichiarazione deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (art. 100 c.p.c.);

6. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla società BNP Paribas SA le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA