Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32600 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16090/2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA, 21,

presso lo studio dell’Avvocato STEFANIA SIELO, unitamente

all’Avvocato GIANNI TURCO dal quale rappresentato e difeso giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ Spa, in persona del legale rapp.te pt, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio legale

Toffoletto, De Luca Tamajo e Soci, unitamente agli Avvocati FEDERICA

PATERNO’, ALDO BOTTINI, FRANCESCO ALESSANDRO TOFFOLETTI e RAFFAELE

DE LUCA TAMAJO che la rappresentano e la difendono giusta procura in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2017 R.G.N. 1821/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con ordinanza del 28 maggio 2016, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta da C.A. nei confronti di Allianz spa, di cui era dipendente in qualità di impiegato di concetto, diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 15.7.2015 per giusta causa (per avere svolto attività lavorativa presso il locale “(OMISSIS)” del quale era risultato essere socio ed amministratore, nei giorni 10 e 11 giugno 2015, durante un periodo di assenza per malattia, in palese contrasto con le prescrizioni ricevute dai medici del pronto Soccorso; per avere lavorato presso la pizzeria suddetta il giorno 21.6.2015 ed essere rimasto assente il giorno successivo 22.6.2015; per avere violato il Codice Etico Aziendale, non avendo comunicato alla società nè avendo richiesto la preventiva approvazione aziendale, per l’assunzione di incarichi e responsabilità in società esterne al gruppo Allianz, in particolare presso la società Codi srl, proprietaria della pizzeria “(OMISSIS)”);

che con la sentenza n. 3067/2016 il Giudice del lavoro di Milano ha respinto il ricorso in opposizione presentato dal C.;

che con la pronuncia n. 964/2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la suddetta sentenza;

che avverso la decisione di 2^ grado C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che ha resistito con controricorso la Allianz spa, illustrato con memoria;

che il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375,2104,2105,2119 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè degli artt. 75 e 77 del CCNL per i dipendenti da Imprese di Assicurazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito ritenuto che, in considerazione del principio secondo cui per il lavoratore assente per malattia non sussiste un divieto assoluto di prestare, durante la malattia, attività lavorativa in favore di terzi, nella fattispecie in esame l’attività svolta, che si contestava essere lavorativa, non aveva pregiudicato la guarigione del dipendente tanto è che aveva ripreso regolarmente servizio il 12.6.2015, e per avere omesso di verificare in concreto la compatibilità della attività svolta, durante l’assenza, con il puntuale recupero della piena idoneità fisica; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc, della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè degli artt. 26, 75 e 77 del CCNL per i Dipendenti da Imprese di Assicurazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti circa la portata giuridica del Codice Etico ed i procedimenti disciplinari, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, esclusa la rilevanza disciplinare dell’attività effettuata durante l’assenza per malattia, l’altra contestazione relativa alla carica sociale ricoperta dal lavoratore nella Codi srl e alla recidiva, per violazione delle norme sul codice etico, non assumeva la valenza di costituire giusta causa di licenziamento e, quindi, di condotta proporzionata alla adozione di una sanzione espulsiva;

che il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

che è infondato, con riferimento alla denunziata violazione di legge, perchè la Corte di merito si è attenuta al principio secondo cui la malattia per infortunio non esclude la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o aggravamento (cfr. Cass. 15.1.2016 n. 586; Cass. 9474/2009): nella fattispecie in esame la Corte di merito non ha ritenuto sussistente tale situazione perchè il C. presso il locale (OMISSIS), pur essendogli stata diagnosticata il 9.6.2015 dal pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) una “lombalgia con prescrizione di gg. 3 di prognosi, oltre a busto lombare steccato durante la stazione eretta per sette e riposo”, nei giorni 10 e 11 giugno era stato rinvenuto nel suddetto locale non a svolgere attività puramente intellettuali, ma ad adoperarsi attivamente per svolgere servizio alla clientela espletando i più comuni compiti di un ristoratore piuttosto che di un titolare e compiendo, sia all’interno che all’esterno del locale, una serie di operazioni complementari, compresa quella dell’evidente trascinamento di un bidone di plastica contenente immondizia che aveva una consistenza ponderale non limitata a quella, pur non insignificante, del voluminoso involucro plastico dei rifiuti; anche il giorno 21 giugno 2015 risultò che il C. fu visto lavorare secondo le stesse modalità ed il giorno seguente si assentò nuovamente per malattia; in modo logico e corretto, pertanto, secondo argomentazioni esaustive e ragionevoli, è stata rilevata dalla Corte di merito l’incidenza negativa dell’attività eseguita sulla guarigione in relazione al profilo del pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento del lavoro cui era originariamente obbligato presso la Allianz spa. La gravata sentenza è corretta giuridicamente anche con riguardo alla ritenuta irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro perchè trattasi di valutazione di merito costituita da un giudizio ex ante che, nel caso in esame, è stato correttamente e congruamente attuato, come sopra specificato, in relazione alla natura delle infermità e delle mansioni svolte (cfr. Cass. n. 14046/2005; Cass. n. 21253/2012);

che il motivo è, invece, inammissibile con riguardo alla censura dell’omessa verifica della compatibilità dell’attività svolta con il puntuale recupero, sia perchè si tratta di una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011), sia perchè si verte nella ipotesi di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il fatto storico è stato esaminato (cfr. Cass. n. 8053/2014), sia infine perchè trattasi di circostanza in fatto che incontra il limite di cui all’art. 348 ter c.p.c. (cd. doppia conforme in fatto) applicabile alla fattispecie in concreto ratione temporis;

che il secondo motivo non è parimenti meritevole di accoglimento, in primo luogo perchè è logicamente fondato sulla asserita illegittimità della prima delle condotte contestate (attività svolta durante l’assenza per malattia), esclusa nel caso de quo per quanto detto in relazione al primo motivo e, in secondo luogo, perchè la questione della inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, circa l’omessa informazione alla Allianz spa dell’altra attività lavorativa, è stata valutata dalla Corte territoriale che ha esaminato sul punto anche l’attività istruttoria svolta in prime cure ritenendo che l’omissione integrasse una infedeltà rilevante e sanzionabile; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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