Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32600 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2197-2013 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIVIA SALVINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 115/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 25/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. con sentenza in data 25 novembre 2011, n. 115, la quattordicesima sezione della commissione tributaria regionale della Puglia ha ritenuto legittimo l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate ha liquidato a carico della società BNP Paribas s.a. l’imposta di registro in misura proporzionale, in luogo dell’imposta fissa corrisposta su sentenza revocatoria, dopo avere dichiarato inaccoglibile l’istanza di sospensione della causa, avanzata dalla contribuente ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, “non vertendosi in fattispecie suscettibile di definizione” ai sensi del suddetto disposto che “l’avviso impugnato non è un atto impositivo.. bensì un atto di mera o automatica liquidazione del tributo conseguente alla sentenza”;

2. la società BNP Paribas s.a. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato atti di costituzione “al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione”;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la società lamenta, con i due motivi di ricorso, sotto il profilo della falsa applicazione di leggi (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16,D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) e sotto il profilo della nullità della sentenza, che la commissione abbia erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione e per la definizione della causa ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 e chiede che la causa medesima sia definita nel merito essendovi agli atti prova dell’avvenuta, tempestiva presentazione dell’istanza di definizione e dell’avvenuto, tempestivo ed integrale adempimento degli oneri inerenti la definizione medesima;

2.i motivi di ricorso, suscettivi di esame congiunto in quanto strettamente connessi, sono fondati. E’ opportuno riportare il testo del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla 1.111/2011 e, per quanto di rilievo, il testo della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 (richiamato dall’art. 39 cit.). L’art. 39 stabiliva: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al cit. art. 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione”. La L. n. 289 del 2002, art. 16, stabiliva, a sua volta, al comma 1, che “le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonchè quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma a) di 150 Euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro; b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 Euro”. La disposizione individuava, al comma 2, le modalità e i termini di versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 e le conseguenze del mancato versamento. Al comma 3, precisava: “Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato… b)”. Ai commi 6 e 7, la disposizione stabiliva la sospensione delle liti suscettive di definizione fino al 30 giugno 2003 e la sospensione fino al 17 marzo 2003 dei termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonchè quelle dei tribunali e delle corti di appello; al comma 8, infine, stabiliva che “gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005”. Riportato il quadro normativo di riferimento, l’affermazione dei giudici di appello, per cui la causa che occupa non sarebbe inclusa tra quelle suscettive di definizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, cit. art. 39, comma 12, si basa su due assunti errati: che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, richiami il L. n. 289 del 2002, art. 16, anche nel comma 3 ossia per ciò che concerne il novero delle liti definibili e che tra queste ultime non siano incluse le liti aventi ad oggetto – come quella di specie – sugli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro. Ad evidenziare l’erroneità di questo secondo assunto basta il richiamo a Cass. n. 13136 del 24/06/2016, con la quale è stato rilevato che “in tema di condono fiscale, ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo, e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, rileva la sua effettiva funzione a prescindere dalla sua qualificazione formale, sicchè, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, non può escludersene la natura di atto impositivo quando essi siano destinati ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, potendosi considerare sufficiente, a tal fine, che la contestazione del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria”. E’ tuttavia errato anche l’assunto di fondo in quanto l’interpretazione letterale della parte conclusiva del primo periodo e della parte iniziale del secondo periodo dell’art. 39, comma 12 (“… con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al cit. art. 16, con le seguenti specificazioni…”) fa emergere che il richiamo all’art. 16 vale, oltre che per la determinazione delle somme necessarie alla definizione delle controversie, al fine del relativo pagamento – ed in particolare per quanto concerne la sospensione dei processi richiesta per rendere il pagamento possibile – e non anche al fine della individuazione del novero delle liti definibili. Il novero delle liti definibili è stabilito in modo autonomo dalla prima parte dell’art. 39, comma 12 ed include ogni lite che veda coinvolta l’Agenzia, di valore non superiore a 20.000 Euro, pendente alla data del 1 maggio 2011, senz’altra limitazione;

3. i due motivi in esame vanno accolti;

4. la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, perchè la stessa verifichi se sono stati integrati i presupposti stabiliti dall’art. 39 cit., comma 12, , per la definizione della lite (merita aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la documentazione dalla stessa prodotta non consente di compiere la suddetta verifica direttamente a questa Corte: a pag. 25 del ricorso è fotocopiato non il modulo di pagamento degli oneri del condono da parte della BNP ma il modulo del pagamento delle somme richieste con l’avviso di liquidazione, da parte di terzo soggetto; alle pag. 22 e 23 e poi ancora alle pagg. e 74, 75 e 76 del ricorso sono fotocopiate l’istanza di definizione e la comunicazione di ricevimento della stessa istanza da parte dell’Agenzia);

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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