Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3260 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10557-2014 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI

N. 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO BELLATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ALESSANDRIA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe, volta all’annullamento dell’avviso (n. (OMISSIS)) di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, di maggior reddito ai fini Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, per l’anno 2005;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso lo Zunino, affidato a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, Z.E. – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto, quale oggetto della prova liberatoria ai sensi della citata disposizione, l’impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, in contrasto con l’insegnamento – di cui è espressione Cass. n. 6396/2014 – secondo cui “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, vigente “catione temporis”, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute”.

Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa pronuncia in ordine alla prova documentale concernente la disponibilità delle somme di Euro 12.000,00 e di 10.000,00 – lamenta che il predetto giudice non abbia considerato la prova in questione, fornita con memoria del 20 maggio 2011 mediante la produzione di n. 2 bonifici bancari in favore di esso ricorrente da parte della società Cantalupo, nelle date del 4 e del 18 luglio 2015.

Ritenuto che: il primo motivo è infondato, poichè “In tema di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (così, da ultimo, Cass. n. 18097/2018; in senso analogo v. Cass. n. 7389/2018: “In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso”; sull’imprescindibile carattere della “durata” v. Cass. n. 12214/2017).

Il secondo motivo – impropriamente ancorato alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – è del pari infondato, poichè dalla sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso per cassazione del contribuente) risulta che il giudice di appello non solo ha ritenuto assolutamente non documentate le disponibilità accreditate (per Euro 12.000,00 e per Euro 10.000,00), ma ne ha sancito, comunque, l’ininfluenza ai fini della bontà della prova liberatoria, posto quanto detto in precedenza.

Il ricorso va conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese di lite, attesa la non linearità di indirizzo, all’epoca di proposizione del ricorso, circa il contenuto della prova liberatoria in ipotesi di accertamento sintetico. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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