Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3260 del 09/02/2018
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3260 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TREVI FINANCE S.P.A. e per essa UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.P.A. quale mandataria di UNICREDIT S.P.A.,
a sua volta mandataria della predetta Trevi Finance s.p.a.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Serena Di Muro, con domicilio
eletto presso lo studio dell’Avv. Fabio Veroni in Roma, Via Chelini n.
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– ricorrente contro
FALLIMENTO DE SANTIS GIACINTA, in persona del curatore
Dott.ssa Maria Rosa Garruzzo, rappresentato e difeso dall’Avv.
Stefano Marcelli, con domicilio eletto in Roma, Arangio Ruiz n. 23,
presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco Macone
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6490/2013
depositato il 2 dicembre 2013.
Data pubblicazione: 09/02/2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre
2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto
dalla curatela del fallimento della sig.ra Giacinta De Santis, ha
respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Capitalia
Service J.V. s.r.l. a seguito della mancata ammissione del suo
avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte
creditrice come in epigrafe indicata;
la curatela fallimentare ha resistito con controricorso;
il PM ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso in quanto tardivo;
Considerato che:
vanno accolte le conclusioni del PM, adesive a eccezione della
curatela controricorrente;
ai sensi dell’art. 99, comma quinto, legge fallim. (nel testo, qui
applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5), infatti, il termine per ricorrere per cassazione avverso la
sentenza di appello sull’opposizione a stato passivo è ridotto alla
metà, dunque a trenta giorni, mentre nella specie la sentenza di
appello è stata notificata il 13 dicembre 2013 e il ricorso è stato
spedito per la notifica soltanto 1’11 febbraio 2014;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 %, agli
esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012,
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credito chirografario di C 568.267,31;
n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di
versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27
settembre 2017
Il PrIsid-ente
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