Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 326 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 13/01/2021), n.326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17400-2019 R.G. proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

ROSACCIO, 53, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BATTAGLIA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4478/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.G. ha proposto ricorso alla commissione tributaria avverso la comunicazione preventiva di fermo notificatagli in data 18 novembre 2014. Ha dedotto, tra l’altro, la nullità per mancata notifica dell’atto presupposto e cioè la cartella di pagamento (OMISSIS) e la violazione del divieto del ne bis in idem. La CTP ha rigettato il ricorso. Ha proposto appello il contribuente e che la CTR della Calabria ha respinto rilevando che la predetta cartella era stata notificata al contribuente, che l’aveva impugnata, e il relativo ricorso era stato rigettato con sentenza passata in giudicato; che la rinotifica della stessa è lo strumento utilizzato dalla amministrazione per il recupero del credito; infine, che è valida la notifica a mani di un familiare.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che la cartella di pagamento in esame è stata notificata il 18 novembre 2014 non presso la sua residenza, bensì presso altra residenza, dalla quale egli si era da tempo trasferito, sicchè si tratta di notifica nulla. La nullità della notifica dell’atto presupposto comporta la nullità della comunicazione preventiva di fermo.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e cioè che la CTR non abbia tenuto conto che il luogo in cui è stata effettuata la notifica della cartella in data 18 novembre 2014 non è la casa di abitazione del destinatario, che aveva trasferito altrove la sua residenza.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il ricorso del contribuente è stato rigettato, sia in primo che in secondo grado, dando particolare rilievo, come si evince dalla sentenza impugnata e anche dalle motivazioni della sentenza di primo grado trascritte nel ricorso, al fatto che la cartella in esame è già stata notificata al contribuente il 29 agosto 2011, il quale peraltro l’ha anche impugnata, tanto da lamentare, nei giudizi di merito, la violazione del ne bis in idem. Una seconda notifica della cartella è stata poi eseguita in data 18.11.2014 a mani di familiare convivente.

La CTR ha ritenuto legittimo il preavviso di fermo amministrativo contestato dal contribuente in quanto la cartella di pagamento prodromica era stata già regolarmente notificata una prima volta e pertanto non poteva più lamentarsi il difetto di notifica dell’atto presupposto.

Il giudice d’appello ha quindi aggiunto che la seconda notifica della stessa cartella era stata anch’essa regolarmente eseguita, atteso che la notifica a mani di familiare qualificatosi convivente non è inficiata dalla prova di una diversa residenza anagrafica.

Si tratta di due diverse rationes decidendi ognuna delle quali idonea a sorreggere la decisione, posto la CTR si è chiaramente espressa per la sufficienza della prima notifica eseguita nel 2011, incontestabile, poichè il contribuente stesso esponeva di avere impugnato la cartella. Deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidel1Z non censurata (Cass. 13880/2020).

Il ricorrente a fronte di due diverse rationes decidendi ognuna delle quali idonea a sorreggere la motivazione, ne impugna solo una e cioè la nullità della seconda notificazione della cartella, in tesi erronea perchè l’atto era stato notificato non nella sua residenza anagrafica ma presso una residenza dalla quale egli si era trasferito e a mani di un familiare. Questo punto è stato peraltro correttamente sviluppato nel controricorso dall’Avvocatura che evidenzia il comportamento contraddittorio del ricorrente, che nel giudizio di merito espressamente afferma che la cartella gli è stata notificata per ben due volte e nel ricorso per cassazione non solo non contesta la principale ratio decidendi esposta dal giudice d’appello, ma neppure la prende in considerazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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