Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 326 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. II, 12/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 12/01/2010), n.326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26648-2004 proposto da:

\FERRO SILVANO\, *FRRSVN63L14D612F*, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo Studio dell’avvocato PANTALANI

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCHI FELICE;

– ricorrente –

contro

\BOTTONE ARTURO\;

– intimato –

sul ricorso 411-2005 proposto da:

\BOTTONE ARTURO\, *BTTRTR48D16I019W*, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato

MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NANNELLI ROBERTO;

– ricorrente –

e contro

\FERRO SILVANO\;

– intimato –

avverso la sentenza n. 983/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato NANNELLI Roberto, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEI PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata \Bottone Arturo\ conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Firenze, \Ferro Silvano\ per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 66.785.000 con rivalutazione e interessi dal 19.11.98.

Adduceva l’istante di avere stipulato con il \Ferri\ il preliminare di vendita di una villetta da costruirsi secondo le caratteristiche indicate nell’allegato capitolato di appalto, fissandone la consegna al *15.11.97*; il definitivo era stato stipulato in data *15.5.98* e contestualmente le parti, datesi reciprocamente atto che l’immobile era stato costruito a regola d’arte, convennero l’esecuzione di alcuni interventi aggiuntivi, analiticamente indicati anche in una lista allegata; a garanzia della puntuale esecuzione delle opere aggiuntive il \Bottone\ tratteneva la somma di L. 5.000.000 da restituire qualora i lavori fossero stati eseguiti entro il *30.6.98*.

Sosteneva l’attore che dopo la consegna si erano manifestati molti vizi occulti, per i quali chiedeva di essere risarcito in una con le spese per consumi di gas ed energia elettrica imputabili al \Ferro\.

Regolarmente costituitosi il contraddittorio, il \Ferro\ contestava l’avverso dedotto,precisando che i consumi di gas ed energia elettrica si erano resi necessari per la posa in opera del pavimenti in legno non previsti in capitolato; quanto alla consegna dell’immobile addusse che il ritardo fu determinato dalle varianti in corso d’opera richieste dal \Bottone\ e che nessuna eccezione era stata sollevata dall’acquirente al momento della consegna; in via riconvenzionale, chiedeva: a) la corresponsione della somma di L. 5.000.000 trattenuta dall’acquirente a garanzia dell’esecuzione dei lavori aggiuntivi nel termine fissato in scrittura privata del 15.5,98; b) il pagamento degli importi dovuti per lavori extra- capitolato, dettagliatamente indicati in comparsa; c) il rimborso della somma di L. 2.000.000 elargita alla sig.ra \\Bechelli Vanna\,d ante causa del \Bottone\ per acconto versato dalla stessa al direttore dei lavori; d) la corresponsione degli interessi per il ritardo di 60 gg. nel pagamento da parte del \Bottone\ della somma di L. 80.000.000.

Alla successiva udienza del 12.01.00 parte attrice eccepiva la novità e la tardività delle domande contenute nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. del convenuto, dichiarando di non accettare il contraddicono.

Il convenuto chiedeva prove per testi dirette a confermare che i presunti difetti lamentati dall’attore erano in realtà vizi,riconoscibili già al momento della consegna e che alcune difformità rispetto al capitolato di appalto erano direttamente conseguenti a precise scelte fatte dal \Bottone\; altresì che vi era stato ritardo nel pagamento della somma di L. 80.000.000 e che la realizzazione di parte di lavori elencati nella scrittura privata del *15.5.98* era stata impedita dal \Bottone\.

All’udienza del 12.4.00 il G.I. ammetteva c.t.u., riservandosi l’ammissione delle prove per testi. Espletata la ctu, nonchè un supplemento di c.t.u., il \Ferro\ insisteva nell’ammissione della prove per testi, ma il G.I. non accoglieva la richiesta,ritenendo la causa matura per la decisione.

All’udienza di precisazione delle conclusioni,il convenuto concludeva, anche in via istruttoria, riportandosi agli atti.

Il Tribunale con sentenza n. 1058/02, così provvedeva: – riteneva che, all’atto della consegnaci \Bottone\ aveva accettato l’opera, salvo per i vizi non riconoscibili, limitando questi ultimi a quattro voci: a) diversa qualità del rivestimento delle scale; b) disomogeneità dei prodotti e scadente qualità del materiale impiegato per i pavimenti in cotto e per i pavimenti in clinker; c) crepe nel pavimento in terrazzo; d) differenza dei materiali e non corretta esecuzione delle porte e delle finestre. Condannava, quindi, il \Ferro\ al pagamento di Euro 8.865,96 oltre interessi e rivalutazione, per l’eliminazione dei vizi suddetti;

– respingeva la domanda riconvenzionale, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 983/04, depositata il 18.6.04 e notificata il 24.9.04, rigettava l’appello proposto dal \Ferro\ che condannava alle ulteriori spese del grado.

Per la cassazione della decisione ricorre il \Ferro\ esponendo un solo motivo in via principale e, in subordine al mancato accoglimento del medesimo, altri due motivi, cui resiste l’intimato con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsici principale e l’incidetale, vanno riuniti perchè riguardano la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia ex art. 360 c.p.c., n. 4 sulla domanda riconvenzionale proposta da esso ricorrente sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, reiterata in appello, e sulle relative istanze istruttorie riproposte in appello.

In via riconvenzionale il \Ferro\ chiedeva la condanna dell’attore al pagamento in suo favore sia della somma di L. 5.000.000, trattenuta dalla controparte a garanzia della tempestiva esecuzione dei, lavori di cui alla scrittura privata del *15.5.1998* sia il pagamento degli importi relativi a lavori eseguiti su richiesta del \Bottone\ ed elencati nella stessa scrittura privataci rimborso della somma di L. 2.000.000 versata alla Sig. \\Bechelli\, dante causa del \Bottone\, da costei anticipata al direttore dei lavori geom. \\Bartalucci\, professionista del \Ferro\; il pagamento degli interessi per ritardato pagamento della somma di L. 80.000.000 e di altre competenze per lavori eseguiti per conto del \Bottone\ e non remuneratici tutto come specificato in comparsa di costituzione di primo grado.

Orbene, non è contestabile che il \Ferro\ aveva diritto di provare con i mezzi che ritenesse più idonei i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale, così come non è contestabile che tale diritto alla prova non poteva essere espletato se non dopo la memoria di replica della controparte.

Di ciò sembra essersi reso conto lo stesso G.I. allorchè, come sostenuto dal ricorrente, si riservò all’esito dell’indagine tecnica demandata al c.t.u. la decisione di ammissione sulla prova testimoniale articolata dal convenuto a sostegno della domanda riconvenzionale; senonchè,non risulta che il G.I., una volta espletata la c.t.u., abbia spiegato per quali ragioni non ammetteva la prova richiesta dal convenuto a sostegno della riconvenzionale;

risulta, invece, che il \Ferro\ ne fece espresso motivo di doglianza in sede di appello,riproponendo dettagliatamente i capitoli di prova.

Orbene, su tale specifico punto manca del tutto la decisione della Corte di merito. Ne consegue che,in accoglimento del ricorso principale, assorbiti due motivi di ricorso proposti dallo stesso ricorrente in via subordinata al mancato accoglimento del motivo principale, nonchè il ricorso incidentale subordinato della parte resistente, la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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