Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 326 del 09/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 326 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ricorso motivi.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA con sede a Napoli, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Arturo Maresca, elettivamente domiciliata nel relativo
studio, in Roma, Via Faravelli, 22 RICORRENTE
CONTRO
PESCE WILLY residente a Noale,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.08/33/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia – Mestre Sezione n. 33, in data
19.11.2009, depositata il 28 gennaio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
q395
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Data pubblicazione: 09/01/2014
Sentito l’Avv. Monica Grassi, per delega del difensore
della ricorrente Equitalia Polis spa;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta la
cassazione della
sentenza
n.08/33/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia
Mestre Sezione n.33, il 19.11. 2009 e DEPOSITATA il
28.01.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agente della riscossione Equitalia Polis
spa, ritenendo e dichiarando, in accoglimento
dell’impugnazione incidentale del contribuente, che gli
interessi andavano calcolati al tasso legale previsto
dalla normativa civilistica, con decorrenza dal giorno
successivo alla notifica della cartella. Equitalia
Polis spa, affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3) Il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia la
violazione dell’art.30 del dpr n.602/1973,
sembra
infondato.
La decisione impugnata non contiene, in vero, alcuna
specifica affermazione di principio, che si ponga in
contrasto con la citata norma, essendosi i Giudici di
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Nel ricorso iscritto a R.G. n.6424/2011 è stata
appello limitati a rilevare che una interpretazione
dell’art.30
citato,
ossequiosa
dei
precetti
costituzionali, imponeva, in assenza del decreto
ministeriale di determinazione annuale del tasso degli
generale” e quindi al “tasso legale civilmente
previsto”.
Peraltro, la statuizione, sul piano logico formale,
sembra ineccepibile, tenuto conto, sotto un primo
profilo, che mancava la prescritta disposizione annuale
di determinazione del saggio di interessi, elaborata
sulla base di specifici, aggiornati e pertinenti dati
sensibili ed emblematici, e considerato, d’altronde, il
disposto dell’art.1284 c.3 ° codice civile, che
inibisce, in assenza di previsione scritta,
l’applicazione di interessi superiori alla misura
legale, disponendo, in ipotesi, la riduzione a tale
misura.
4) In relazione al secondo mezzo, con il quale si
denuncia violazione dell’art.112 cpc, sembra che il
mezzo non sia formulato in coerenza con il principio di
autosufficienza, tenuto che per la verifica del
denunciato vizio, l’odierna ricorrente rimanda alla
“lettura del ricorso avversario in primo grado”.
Peraltro, la ricorrente appare priva di concreto
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interessi di mora, di fare riferimento “alla normativa
interesse al mezzo, tenuto conto del fatto che la
statuizione della CTR fa decorrere gli interessi, così
come richiesta, “dal giorno successivo alla notifica
della cartella”.
6) Si ritiene, alla stregua delle considerazioni che
precedono, che la causa possa essere trattata in camera
di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc,
proponendosene la definizione, con il relativo rigetto,
per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 19.11.2013,
nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma
il 28 novembre 2013
DEPOSITATO IN CANCEWERIA
5) Il ricorso, sembra dunque da rigettare.