Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32599 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14031-2016 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n.

44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI

BERETTA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO CANESSA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/03/2016 R.G.N. 321/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 198/2016, ha respinto l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 166.323,19 oltre accessori, ottenuto nei suoi confronti dal rag. M.G. a titolo di rideterminazione della misura pensione di vecchiaia in godimento dal 1.7.2003 ed in ragione della disapplicazione, per violazione del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, del Regolamento della Cassa, al proprio art. 49, quale modificato dalla Delib. 22 giugno 2002;

la Corte d’Appello riteneva che la pretesa del M., anche in relazione a quanto stabilito da Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, fosse fondata ed espressamente affermava l’estraneità al “devolutum” della questione sul massimale pensionistico, in quanto ad essa la Cassa aveva fatto fugace riferimento solo in sede di discussione orale in appello;

la sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della Cassa in forza di un motivo, resistito dal M. ed entrambe le parti hanno poi depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo di ricorso adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per non essersi ritenuta l’operatività del massimale pensionistico di cui alla Delib. Cassa 28 giugno 1997, questione che era stata – afferma la ricorrente – “allegata dalla Cassa sin dal primo grado di giudizio (…) e da ultimo al par. n. 57 del ricorso in appello”;

il ricorso non è ammissibile;

premesso infatti che già la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, fece propria la quantificazione addotta dal rag. Q., era onere della Cassa dimostrare con il ricorso in cassazione che, nell’appellare, e non solo all’udienza di discussione di appello, fosse stato esplicitamente rilevato l’ipotetico errore consistente nella mancata considerazione del massimale pensionistico (v. mutatis mutandis, Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);

la Cassa richiama in proposito il paragrafo 57 del ricorso in appello, che puntualmente trascrive, il quale però è privo di riferimento alla questione sul massimale, di certo non potendosi ritenere che a devolvere la stessa al giudice del gravame, stanti anche i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., bastasse il rilievo che prima della Delib. del 2002 vi fossero state altre modifiche dei criteri di calcolo della pensione, di cui il Tribunale non aveva tenuto conto;

si tratta infatti di affermazione del tutto generica, oltre che relativa a “criteri di calcolo” quale in senso stretto non è il massimale pensionistico;

anche nei restanti stralci dell’atto di appello trascritti le questioni specificamente affrontate sono altre e non vi è menzione del tema del massimale pensionistico; è poi evidente che il richiamo al tema del massimale all’udienza di discussione in appello, come giustamente ha rilevato la Corte territoriale, è tardivo e non vale a rendere la stessa oggetto del thema decidendum in sede di gravame;

la mancanza di tempestiva proposizione della questione al giudice di appello, al fine di ottenere il riesame della decisione di primo grado, in quanto resa in asserito contrasto con tale previsione sul massimale, preclude l’introduzione del tema in sede di legittimità e rende quindi inammissibile il ricorso che, su tale unico motivo, si fonda;

all’inammissibilità segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA