Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32598 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11605-2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n.

44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI

BERETTA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO DEL BIANCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1314/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/10/2014 R.G.N. 984/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1314/2014, ha respinto l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto la domanda del rag. M.G. finalizzata alla rideterminazione della misura della pensione di anzianità allo stesso spettante con decorrenza 1.1.2005, sul presupposto dell’illegittimità della delibera della Cassa del 22 giugno 2002, sulla cui base la pensione era stata liquidata, in quanto in contrasto con il principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del M.;

la Cassa ha infine depositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. con la quale ha affermato di prendere atto dei principi enunciati da Cass. S.U. 8 settembre 2015, n. 17742, dichiarando di abbandonare le proprie precedenti difese volte a sostenere la legittimità dei criteri di calcolo adottati nel liquidare la pensione del M. ed insistendo per la compensazione delle spese del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo di ricorso ha addotto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ed in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, mentre con il secondo e terzo motivo si è sostenuto, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del medesimo alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riferimento alle modalità di applicazione del pro rata, erroneamente eseguito applicando il solo criterio previsto da Regolamento della Cassa del 1997 e senza tenere conto di ogni singolo criterio via via modificato nel tempo;

si tratta di motivi infondati, essendosi ritenuto che “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488″ (Cass. 8 settembre 2015, n. 17742; Cass. 16 settembre 2015, n. 18136) ed altresì, in relazione al secondo e terzo motivo, che il principio del pro rata “non deve essere inteso con l’ampiezza voluta dalla ricorrente, al punto di applicare ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991” (Cass. 17742/2015 cit.);

il ricorso va quindi rigettato;

la adesione della Cassa ai principi di diritto stabiliti dalle sopravvenute decisioni delle Sezioni Unite, di cui alla memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. depositata, non essendosi accompagnata dalla formale rinuncia ai ricorsi, non appare sufficiente, essendosi comunque determinata la protrazione della lite per all’incirca un ulteriore triennio, a giustificare la richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che vanno dunque regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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