Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32598 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21754-2010 proposto da:

FIOM CGIL NAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO N. 43, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PACILEO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

– la C.T.R. di Roma sez. 7 con sentenza n. 161/7/2009 accoglieva l’impugnazione proposta dal Concessionario Equitalia GERIT avverso la sentenza della CTP di Roma n. 7112/2008 che aveva accolto il ricorso della FIOM avverso l’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) emessa per il mancato pagamento di cartelle esattoriali. La CTR dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle concernenti rate di premio INAIL di competenza del giudice ordinario, e, preso atto dello sgravio di una cartella e della regolare notifica delle restanti, accoglieva l’appello.

Proponeva ricorso per cassazione la FIOM CGIL e, con ordinanza del 28/03/2012 la Suprema Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, dando atto della sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente ha dichiarato di aver provveduto, nelle more del giudizio alla richiesta di adesione della definizione agevolata dei ruoli per le cartelle di pagamento ancora in sospeso n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) sottese all’iscrizione ipotecaria, come previsto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016.

Ha depositato nota Equitalia attestante l’adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 ed ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, in quanto l’adesione alla definizione agevolata dei ruoli era in grado di risolvere il contenzioso pendente, non essendo richiesto il perfezionamento della definizione medesima.

Ha, poi, con memoria di udienza, comprovato il pagamento di tutte le somme, nei termini della rateazione disposta da Equitalia Servizi di Riscossione Spa, all’atto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, rate scadenti entro il 30.9.2018.

Rileva la Corte che:

– considerato che la contribuente ha ottenuto la rateazione dei pagamenti disposti dall’Ufficio, a seguito della richiesta della definizione agevolata di cui al D.L., 193 cit., e che la stessa ha pagato a tal fine, nei termini, tutte le somme richieste;

– considerato, inoltre, che la FIOM ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, richiesta non contrastata dalla parte intimata, e che tale richiesta deve essere accolta;

-considerato che va escluso il raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la cui natura eccezionale (latu sensu sanzionatoria) impedisce ogni interpretazione, oltre ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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